Dipendente comunale già in comando ex art. 17 della L. 266/99 presso un altro ente comunale.
A seguito della precedenza di fatto che viene data ai dipendenti provinciali, l'ente comunale può fare bando di mobilità generica con precedenza per il dipendente comandato o deve esperire prima le procedure per verificare l'esistenza di personale provinciale da ricollocare?
Mobilità personale provincia e concorrenza con mobilità
lo trovo incostituzionale. Primo perché si mina l'indipendenza delle autonomie locali obbligate a ciò, secondo nei confronti di altri che vogliono esperire procedura di mobilità perché si trovano fuori regione ed hanno la legge che obbliga i comuni a rilasciare i nullaosta per la ex legge 100 (per i militari). Capisco il divieto delle assunzioni nuove.
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carlomagno
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se e anticostituzionale lo deciderà la consulta se interpellata, anche la tolta delle funzioni e il dimezzamento del personale potrebbe esserlo...in ogni casò visto che assunzioni fatte in difformità sono nulle bisogna solo attendere
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carlomagno
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no la priorità va a dipendenti provinciali e sicuramente e costituzionale ..come lo sono le leggi che danno priorità a tutta una serie di categorie.(ne conto almeno una decina)
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carlomagno
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Aggiungo (precisando io sono dipendente di un comune) che è evidente che la priorità va data a chi tra due anni viene messo i mobilita (e poi licenziato) piuttosto che a uno che il posto non lo rischia. Forse sarebbe incostituzionale il contrario.
L'art. 17 L. 266/99 ha la stessa valenza della L. che favorisce i provinciali. Non si può bloccare la mobilità, anche perché i provinciali devono accettare anche loro qualche anno di distanza dalla propria famiglia per salvare il loro posto di lavoro come lo ha fatto chi ha i requisiti della predetta L. 266 e vuole riavvicinarsi al proprio nucleo familiare.
La mobilità implica che laddove si copra un posto se ne svuota un altro.
La mobilità implica che laddove si copra un posto se ne svuota un altro.

