Mobilità personale provincia e concorrenza con mobilità

ladyb2
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Iscritto il: 30/01/2015, 16:26

Dipendente comunale già in comando ex art. 17 della L. 266/99 presso un altro ente comunale.
A seguito della precedenza di fatto che viene data ai dipendenti provinciali, l'ente comunale può fare bando di mobilità generica con precedenza per il dipendente comandato o deve esperire prima le procedure per verificare l'esistenza di personale provinciale da ricollocare?
ivano
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Iscritto il: 31/12/2014, 10:11

Leggiti la circolare, ma direi la seconda che hai detto.
ivano
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Iscritto il: 31/12/2014, 10:11

Aggiungo però che non conosco l'art 17 da te citato...
ladyb2
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Iscritto il: 30/01/2015, 16:26

lo trovo incostituzionale. Primo perché si mina l'indipendenza delle autonomie locali obbligate a ciò, secondo nei confronti di altri che vogliono esperire procedura di mobilità perché si trovano fuori regione ed hanno la legge che obbliga i comuni a rilasciare i nullaosta per la ex legge 100 (per i militari). Capisco il divieto delle assunzioni nuove.
carlomagno
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Iscritto il: 02/01/2015, 15:19

se e anticostituzionale lo deciderà la consulta se interpellata, anche la tolta delle funzioni e il dimezzamento del personale potrebbe esserlo...in ogni casò visto che assunzioni fatte in difformità sono nulle bisogna solo attendere
ladyb2
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Iscritto il: 30/01/2015, 16:26

non parlo di nuove assunzioni, ma di poter avere la possibilità di partecipare a mobilità in concorrenza col personale della provincia.
carlomagno
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Iscritto il: 02/01/2015, 15:19

no la priorità va a dipendenti provinciali e sicuramente e costituzionale ..come lo sono le leggi che danno priorità a tutta una serie di categorie.(ne conto almeno una decina)
carlomagno
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Aggiungo (precisando io sono dipendente di un comune) che è evidente che la priorità va data a chi tra due anni viene messo i mobilita (e poi licenziato) piuttosto che a uno che il posto non lo rischia. Forse sarebbe incostituzionale il contrario.
ladyb2
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Iscritto il: 30/01/2015, 16:26

L'art. 17 L. 266/99 ha la stessa valenza della L. che favorisce i provinciali. Non si può bloccare la mobilità, anche perché i provinciali devono accettare anche loro qualche anno di distanza dalla propria famiglia per salvare il loro posto di lavoro come lo ha fatto chi ha i requisiti della predetta L. 266 e vuole riavvicinarsi al proprio nucleo familiare.
La mobilità implica che laddove si copra un posto se ne svuota un altro.
clarag
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Iscritto il: 09/01/2015, 22:10

pienamente d accord o con ladyb ma a circ madia nn e' d accordo con noi
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