Aumento ore lavorative

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Robertsardinia
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Iscritto il: 11/01/2018, 14:04

Buongiorno,
a causa di un dipendente in aspettativa non retribuita l'amministrazione vorrebbe sostituirlo ricorrendo ad un dipendente dello stesso ente.
Si chiede se sia possibile autorizzarlo a lavorare ore extra (max 12) come avviene per le convenzioni con dipendenti di altri enti, senza che queste ore extra siano considerate straordinario.

Grazie
an.bal
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Iscritto il: 05/01/2015, 12:40

secondo me è lavoro straordinario
decima
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Iscritto il: 02/01/2015, 14:05

Robertsardinia ha scritto:Buongiorno,
a causa di un dipendente in aspettativa non retribuita l'amministrazione vorrebbe sostituirlo ricorrendo ad un dipendente dello stesso ente.
Si chiede se sia possibile autorizzarlo a lavorare ore extra (max 12) come avviene per le convenzioni con dipendenti di altri enti, senza che queste ore extra siano considerate straordinario.

Grazie
purtroppo non è possibile, lo devi considerare proprio straordinario
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gsalurso
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Iscritto il: 27/01/2015, 13:26

per quanto riguarda la possibilità di un incarico ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 concordo con an.bal e decima, non è proprio possibile:
"I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ... possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali"[/i]

Ho seri dubbi anche sulla possibilità di ricorso al lavoro straordinario perchè non credo si tratti di un breve periodo e la spesa è notevole (oltre le 400 ore annue, credo).
  • Innanzitutto non deve essere superato il limite complessivo delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario che sono già di per sé risicate.
  • Il CCNL 1/4/1999, art. 14 stabilisce che il limite massimo annuo individuale per i compensi per prestazioni di lavoro straordinario è di 180 ore.
  • Le uniche deroghe sono quelle che le norme espressamente prevedono:
    - l'art. 39, CCNL 14/9/2000 stabilisce che non concorre ai fini del limite di cui sopra il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, né quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali;
    - l'art. 38, comma 3, CCNL 14/9/2000 consente, per esigenze eccezionali e in relazione alla sola attività di diretta collaborazione con gli organi istituzionali il superamento del limite (in sede di contrattazione decentrata integrativa) e fermo restando il limite delle risorse previste dall'art. 14 CCNL 1/4/99 per una quota non superiore al 2% dell'organico dell'ente.
  • - L'art. 23 del D.Lgs 25/5/2017 n.75, inoltre, stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
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