Buongiorno,
a causa di un dipendente in aspettativa non retribuita l'amministrazione vorrebbe sostituirlo ricorrendo ad un dipendente dello stesso ente.
Si chiede se sia possibile autorizzarlo a lavorare ore extra (max 12) come avviene per le convenzioni con dipendenti di altri enti, senza che queste ore extra siano considerate straordinario.
Grazie
Aumento ore lavorative
purtroppo non è possibile, lo devi considerare proprio straordinarioRobertsardinia ha scritto:Buongiorno,
a causa di un dipendente in aspettativa non retribuita l'amministrazione vorrebbe sostituirlo ricorrendo ad un dipendente dello stesso ente.
Si chiede se sia possibile autorizzarlo a lavorare ore extra (max 12) come avviene per le convenzioni con dipendenti di altri enti, senza che queste ore extra siano considerate straordinario.
Grazie
per quanto riguarda la possibilità di un incarico ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 concordo con an.bal e decima, non è proprio possibile:
"I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ... possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali"[/i]
Ho seri dubbi anche sulla possibilità di ricorso al lavoro straordinario perchè non credo si tratti di un breve periodo e la spesa è notevole (oltre le 400 ore annue, credo).
"I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ... possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali"[/i]
Ho seri dubbi anche sulla possibilità di ricorso al lavoro straordinario perchè non credo si tratti di un breve periodo e la spesa è notevole (oltre le 400 ore annue, credo).
- Innanzitutto non deve essere superato il limite complessivo delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario che sono già di per sé risicate.
- Il CCNL 1/4/1999, art. 14 stabilisce che il limite massimo annuo individuale per i compensi per prestazioni di lavoro straordinario è di 180 ore.
- Le uniche deroghe sono quelle che le norme espressamente prevedono:
- l'art. 39, CCNL 14/9/2000 stabilisce che non concorre ai fini del limite di cui sopra il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, né quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali;
- l'art. 38, comma 3, CCNL 14/9/2000 consente, per esigenze eccezionali e in relazione alla sola attività di diretta collaborazione con gli organi istituzionali il superamento del limite (in sede di contrattazione decentrata integrativa) e fermo restando il limite delle risorse previste dall'art. 14 CCNL 1/4/99 per una quota non superiore al 2% dell'organico dell'ente. - - L'art. 23 del D.Lgs 25/5/2017 n.75, inoltre, stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 

