Utilizzare il pc della postazione di lavoro
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Paolo Gros
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non e' assolutamente possibile
Bisogna capire cosa intendi per "controllo remoto"Leo ha scritto:È lecito installare un controllo remoto per la navigazione su internet per controllare i dipendenti senza preventivo preavviso ed accordo con le ooss? Chemisure si possono adottare in questo caso?
Se ti riferisci ad un sistema di monitoraggio degli accessi e dei dati scambiati tra i PC della rete dell'Ente e "l'esterno", non solo è lecito ma obbligatorio per la sicurezza e la conservazione dei dati (per evitare intrusioni, furti di dati ecc.)
Chiaramente questi sistemi registrano tutti gli accessi, i siti web visitati, orari e dati scambiati. Quindi anche se, a che ora e per quanto tempo un dipendente accede alla Email personale, Facebook, Ebay (per non dire altro ...)
Diverso è il caso della possibilità di utilizzarli, senza preventiva informazione ai dipendenti, ad esempio per avviare procedimenti disciplinari nei confronti di chi in orario di lavoro passa il tempo a "navigare" (N.B. con il Job's Act non è più necessario l'accordo con le OO.SS.)
Tieni presente, però che se "un uso improprio" del PC aziendale provoca danni (virus, perdita o furto di dati), o mette a rischio l'integrità e la protezione dei dati, non c'è mancata informazione che tenga nei confronti del responsabile; sarà chiamato a rispondere, anche penalmente.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 
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Paolo Gros
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distrattamente ricordavo...."si apre ai controlli a distanza attraverso gli strumenti di lavoro, cioè pc, tablet, telefoni aziendali (senza più passare per accordi sindacali o ispettorato del lavoro). Ma si chiede all’azienda un preciso documento di policy da consegnare ai dipendenti.
Resterebbe, a livello di principio generale, il divieto di controllo tramite impianti direttamente «finalizzati» alla vigilanza sulla prestazione di lavoro (le cosiddette telecamere che riprendono l’impiegato). Qui, però, si ammetterebbe una deroga: nei casi in cui c’è un’autorizzazione sindacale o amministrativa all’impianto delle apparecchiature purchè legate a esigenze di sicurezza e prevenzione. E si prova a chiarire, per via legislativa, il contrasto giurisprudenziale sull’utilizzo dei controlli: si specificherebbe che gli esiti di tali controlli, sia se ottenuti attraverso impianti o strumenti di lavoro, autorizzati o meno, si potranno utilizzare a tutti i fini, quindi anche per ricavarne informazioni potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare. "
ma sicuramente mi sbaglio
Resterebbe, a livello di principio generale, il divieto di controllo tramite impianti direttamente «finalizzati» alla vigilanza sulla prestazione di lavoro (le cosiddette telecamere che riprendono l’impiegato). Qui, però, si ammetterebbe una deroga: nei casi in cui c’è un’autorizzazione sindacale o amministrativa all’impianto delle apparecchiature purchè legate a esigenze di sicurezza e prevenzione. E si prova a chiarire, per via legislativa, il contrasto giurisprudenziale sull’utilizzo dei controlli: si specificherebbe che gli esiti di tali controlli, sia se ottenuti attraverso impianti o strumenti di lavoro, autorizzati o meno, si potranno utilizzare a tutti i fini, quindi anche per ricavarne informazioni potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare. "
ma sicuramente mi sbaglio

