Mi chiedo e vi chiedo: è possibile richiedere il rimborso per accertamenti pagati, divenuti definitivi?
Il caso capitatomi è il seguente:
nell'anno 2016 e 2017 sono stati notificati ad un contribuente avvisi di accertamento per ICI 2011 ed IMU 2012 su suoli edificatori, pagati dal contribuente.
A dicembre 2018 lo stesso contribuente inoltra al comune istanza di rimborso per le annualità degli avvisi perché gode dell'agevolazione sui suoli edificatori come Coltivatore diretto.
Ora è da accogliere tale richiesta? Mi chiedo se avesse dovuto eccepire la sua qualifica di coltivatore diretto all'atto del ricevimento degli avvisi e non ora che gli stessi sono divenuti definitivi, inoltre con il pagamento dell'avviso non c'è una forma di acquiescenza a quanto rilevato dall'Ufficio e quindi non modificabile retroagendo?
Grazie per l'aiuto chiarificatore
Rimborso avvisi di accertamento pagati
- lucio guerra
- Messaggi: 6864
- Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
- Località: Fratte Rosa
- Contatta:
Il procedimento di rimborso non ritengo che abbia alcun fondamento sulla base di quanto esposto
- AsproMonte
- Messaggi: 1761
- Iscritto il: 16/02/2018, 17:02
Sicuramente non è dovuto per l'ICI 2011 perché l'agevolazione per la coltivazione diretta delle aree edificabili è stata istituita solo con l'IMU
Per curiosità che documentazione ha prodotto a supporto della sua tesi?
Per curiosità che documentazione ha prodotto a supporto della sua tesi?
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
-
mafalda rossi
- Messaggi: 550
- Iscritto il: 09/01/2015, 10:46
Che io sappia l'agevolazione aree fabbricabili per i coltivatori diretti era vigente anche in vigenza di ICI.
iscrizione Inps
iscrizione Inps
a mio modesto parere, senza entrare nel merito "del dovuto",
è possibile un autotutela sull'atto definitivo quando il contribuente non si limiti ad eccepire i vizi che avrebbe dovuto impugnare con ricorso, bensì adduca interessi di rilevanza generale alla rimozione dell’atto.
cose del tipo "il rapporto tra cittadini e p.a" ecc., se così non fa, la deduzione dei vizi dell’atto medesimo, è definitivamente preclusa non potendo aggirare il termine previsto per il ricorso con l'autotutela.
spero di essermi spiegato
è possibile un autotutela sull'atto definitivo quando il contribuente non si limiti ad eccepire i vizi che avrebbe dovuto impugnare con ricorso, bensì adduca interessi di rilevanza generale alla rimozione dell’atto.
cose del tipo "il rapporto tra cittadini e p.a" ecc., se così non fa, la deduzione dei vizi dell’atto medesimo, è definitivamente preclusa non potendo aggirare il termine previsto per il ricorso con l'autotutela.
spero di essermi spiegato

