Rimborso avvisi di accertamento pagati

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mafalda rossi
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Mi chiedo e vi chiedo: è possibile richiedere il rimborso per accertamenti pagati, divenuti definitivi?
Il caso capitatomi è il seguente:
nell'anno 2016 e 2017 sono stati notificati ad un contribuente avvisi di accertamento per ICI 2011 ed IMU 2012 su suoli edificatori, pagati dal contribuente.
A dicembre 2018 lo stesso contribuente inoltra al comune istanza di rimborso per le annualità degli avvisi perché gode dell'agevolazione sui suoli edificatori come Coltivatore diretto.

Ora è da accogliere tale richiesta? Mi chiedo se avesse dovuto eccepire la sua qualifica di coltivatore diretto all'atto del ricevimento degli avvisi e non ora che gli stessi sono divenuti definitivi, inoltre con il pagamento dell'avviso non c'è una forma di acquiescenza a quanto rilevato dall'Ufficio e quindi non modificabile retroagendo?


Grazie per l'aiuto chiarificatore
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lucio guerra
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Il procedimento di rimborso non ritengo che abbia alcun fondamento sulla base di quanto esposto
lucio guerra
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AsproMonte
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Sicuramente non è dovuto per l'ICI 2011 perché l'agevolazione per la coltivazione diretta delle aree edificabili è stata istituita solo con l'IMU ;)

Per curiosità che documentazione ha prodotto a supporto della sua tesi? :?
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
Unborn
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AsproMonte ha scritto:Sicuramente non è dovuto per l'ICI 2011 perché l'agevolazione per la coltivazione diretta delle aree edificabili è stata istituita solo con l'IMU ;)
era prevista anche per l'ICI
mafalda rossi
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Che io sappia l'agevolazione aree fabbricabili per i coltivatori diretti era vigente anche in vigenza di ICI.
iscrizione Inps
ide
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a mio modesto parere, senza entrare nel merito "del dovuto",
è possibile un autotutela sull'atto definitivo quando il contribuente non si limiti ad eccepire i vizi che avrebbe dovuto impugnare con ricorso, bensì adduca interessi di rilevanza generale alla rimozione dell’atto.

cose del tipo "il rapporto tra cittadini e p.a" ecc., se così non fa, la deduzione dei vizi dell’atto medesimo, è definitivamente preclusa non potendo aggirare il termine previsto per il ricorso con l'autotutela.

spero di essermi spiegato
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