Torno su questo argomento per chiedere qual'è il riferimento normativo cui far riferimento per procedere alla compensazione tra crediti e debiti commerciali ( non tributari) tra Comune e società che gestisce il servizio raccolta differenziata.
Ritenete che sia legittima una operazione di questo genere?
Grazie
Compensazione credito
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PINCOPALLO
- Messaggi: 891
- Iscritto il: 29/12/2014, 19:20
Come ho detto in mio precedente post, relativo al presente argomento,
"" Sarebbe però opportuno, onde evitare eventuali contestazioni, che tale procedura sia preventivamente disciplinata da una apposita norma del regolamento di contabilità. """
E questo perché non si rinviene nell'ordinamento contabile, una norma che autorizzi esplicitamente tali operazioni.
"" Sarebbe però opportuno, onde evitare eventuali contestazioni, che tale procedura sia preventivamente disciplinata da una apposita norma del regolamento di contabilità. """
E questo perché non si rinviene nell'ordinamento contabile, una norma che autorizzi esplicitamente tali operazioni.
Ciao a tutti,
ritengo che il riferimento normativo di riferimento siano gli articoli 1241 e seguenti del codice civile.
Vedi qui in merito anche il parere della Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti (Lombardia/103/2014/PAR) .http://www.forumcomuni.it/wp-content/up ... da-PAR.pdf
Dal punto di vista pratica concordo con le indicazioni fornite da Andrea74 (comunicazione all'impresa con termine per le osservazioni)
ritengo che il riferimento normativo di riferimento siano gli articoli 1241 e seguenti del codice civile.
Vedi qui in merito anche il parere della Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti (Lombardia/103/2014/PAR) .http://www.forumcomuni.it/wp-content/up ... da-PAR.pdf
Dal punto di vista pratica concordo con le indicazioni fornite da Andrea74 (comunicazione all'impresa con termine per le osservazioni)
- raffaelegranitto
- Messaggi: 801
- Iscritto il: 10/01/2015, 22:11
A norma del punto 4 - Principio dell'integrità - di cui all'allegato 1 del dlgs 118/2011, nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione sono vietate le compensazioni di partite. Compensazioni sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come l'art 6 del DL 16/2014 il quale prevede che i "comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello stato". Nella fattispecie :PINCOPALLO ha scritto:Tale articolo NON è applicabile alle Pubbliche Amministrazioni.soffio ha scritto:art. 1241 codice civile - Estinzione per compensazione
Emettere mandato di pagamento di € 24.000,0 a favore dell'impresa (far quietanzare dal debitore)
Emettere ordinativo di incasso di € 24.000,o a copertura
Se pagamento con Iva operazione da slpittare
Raffaele Granitto
- Novello Ragioneria
- Messaggi: 439
- Iscritto il: 04/02/2015, 10:44
- Località: Novello
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Io aggiungerei che andrebbe sempre concordato con il creditore per evitare problemi di sorta 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia!
- raffaelegranitto
- Messaggi: 801
- Iscritto il: 10/01/2015, 22:11
Dettaglia tutto nella determinazione (unica) di impegno per le somme da pagare ed accertamento per le somme da compensare.Novello Ragioneria ha scritto:Io aggiungerei che andrebbe sempre concordato con il creditore per evitare problemi di sorta
Raffaele Granitto

