Ciao Paolo volevo il tuo parere circa la problematica sotto-riportata:
l'impresa X ha effettuato lavori per il Comune per un importo di €. 24.000,00. Il Comune vanta un credito tributario certo ed esigibile nei confronti dell'impresa taldeitali di €. 24.000,00.
All''atto di liquidazione della fattura emessa dall'impresa x, l'ente può trattenere la somma a compensazione del credito vantato
Compensazione credito
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PINCOPALLO
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Per me si, ma per poter procedere in tal senso occorre - a mio parere - una determina (del Responsabile del Servizio Finanziario) che disponga la effettuazione delle operazioni contabili nel senso descritto, determina da comunicare formalmente all'impresa creditrice/debitrice.
Sarebbe però opportuno, onde evitare eventuali contestazioni, che tale procedura sia preventivamente disciplinata da una apposita norma del regolamento di contabilità.
Sarebbe però opportuno, onde evitare eventuali contestazioni, che tale procedura sia preventivamente disciplinata da una apposita norma del regolamento di contabilità.
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luisa paola
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secondo voi serve il benestare della ditta debitrice, è prevista qualche norma in tal senso?
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PINCOPALLO
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No, non serve alcun assenso (d'altra parte è un debitore, e quindi più che un assenso dovrebbe ... pagare); non mi risultano norme specifiche, ed è per questo che nel mio precedente post ho suggerito di prevedere tale procedimento nel regolamento di contabilità.luisa paola ha scritto:secondo voi serve il benestare della ditta debitrice, è prevista qualche norma in tal senso?
Concordo sulla fattibilità dell'operazione e sull'opportunità di disciplinarla nel regolamento di contabilità.
Anzi, sarebbe buona prassi verificare che i fornitori dell'ente non siano al tempo stesso debitori di tributi o altre somme.
Io manderei una comunicazione all'impresa, indicando gli estremi della situazione e dando un termine per eventuali osservazioni o contestazioni del debito, decorso il quale si provvede d'ufficio.
Anzi, sarebbe buona prassi verificare che i fornitori dell'ente non siano al tempo stesso debitori di tributi o altre somme.
Io manderei una comunicazione all'impresa, indicando gli estremi della situazione e dando un termine per eventuali osservazioni o contestazioni del debito, decorso il quale si provvede d'ufficio.
Andrea Minari
Formatore Studio Sigaudo srl
Formatore Studio Sigaudo srl
buona prassi verificare che i fornitori dell'ente non siano al tempo stesso debitori di tributi o altre somme.Andrea74 ha scritto:Concordo sulla fattibilità dell'operazione e sull'opportunità di disciplinarla nel regolamento di contabilità.
Anzi, sarebbe buona prassi verificare che i fornitori dell'ente non siano al tempo stesso debitori di tributi o altre somme.
Io manderei una comunicazione all'impresa, indicando gli estremi della situazione e dando un termine per eventuali osservazioni o contestazioni del debito, decorso il quale si provvede d'ufficio.
In questo caso come si dovrebbe procedere?
grazie
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PINCOPALLO
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Come ho indicato nel mio precedente post:SILVANO66 ha scritto:buona prassi verificare che i fornitori dell'ente non siano al tempo stesso debitori di tributi o altre somme.Andrea74 ha scritto:Concordo sulla fattibilità dell'operazione e sull'opportunità di disciplinarla nel regolamento di contabilità.
Anzi, sarebbe buona prassi verificare che i fornitori dell'ente non siano al tempo stesso debitori di tributi o altre somme.
Io manderei una comunicazione all'impresa, indicando gli estremi della situazione e dando un termine per eventuali osservazioni o contestazioni del debito, decorso il quale si provvede d'ufficio.
In questo caso come si dovrebbe procedere?
grazie
"" ... una determina (del Responsabile del Servizio Finanziario) che disponga la effettuazione delle operazioni contabili nel senso descritto, determina da comunicare formalmente all'impresa creditrice/debitrice.
Sarebbe però opportuno, onde evitare eventuali contestazioni, che tale procedura sia preventivamente disciplinata da una apposita norma del regolamento di contabilità. """
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PINCOPALLO
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Tale articolo NON è applicabile alle Pubbliche Amministrazioni.soffio ha scritto:art. 1241 codice civile - Estinzione per compensazione

