variazione di esigibilita' residui attivi

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VAGIA73
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Iscritto il: 07/01/2015, 23:41

E' stata fatta da parte di un nostro debitore una richiesta di rateizzazione per 48 rate. Gli accertamenti riguardano residui del 2011-2012-2013-2014-2015. Ora che la esigibiluità è variata io posso reimputare agli anni in cui saranno pagate le rate?
E come posso farlo? non mi pare sia possibile fare una variazione di esigibilità straordinaria.
Oppure cancello i residui e li reiscrivo in competenza con una variazione al bilancio?
Lorena
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Iscritto il: 29/12/2014, 19:14

Secondo me una volta che tu lo hai "battezzato" come residuo e quindi già esigibile, rimane tale fino alla sua completa riscossione o eliminazione in sede di rendiconto. I residui non possono essere re-imputati con la variazione di esigibilità.
VAGIA73
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Iscritto il: 07/01/2015, 23:41

però è una rateizzazione questa.
prenotato
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Iscritto il: 25/12/2014, 18:03

il residuo non lo puoi toccare, ti resterà aperto finchè non avrai completato il piano di rateizzazione
andrea01
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Iscritto il: 04/01/2015, 0:41

prenotato ha scritto:il residuo non lo puoi toccare, ti resterà aperto finchè non avrai completato il piano di rateizzazione
...quindi le variazioni di esigibilità riguardano solo la competenza? O qual'altre fattispecie?
GRAZIE
mcmurtry
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Iscritto il: 07/01/2015, 13:23

Vado un po' controcorrente, senza avere tuttavia la certezza assoluta di essere nel giusto.

Se ho un residuo attivo è perché all'atto dell'ultimo riaccertamento ordinario dei residui ne ho verificato l'esistenza dei presupposti per conservare l'entrata tra i residui.

Se ora, per ragioni varie, si decide di rateizzare l'entrata in capo al debitore, in sede del prossimo riaccertamento ordinario dei residui sarà evidente che l'entrata rateizzata non avrà più le caratteristiche per essere mantenuta a residuo; ne consegue che si elimina il residuo attivo, con conseguente effetto sul risultato di amministrazione, e si reiscrive l'entrata con imputazione all'anno di effettiva esigibilità
kicerog

mcmurtry ha scritto:Vado un po' controcorrente, senza avere tuttavia la certezza assoluta di essere nel giusto.

Se ho un residuo attivo è perché all'atto dell'ultimo riaccertamento ordinario dei residui ne ho verificato l'esistenza dei presupposti per conservare l'entrata tra i residui.

Se ora, per ragioni varie, si decide di rateizzare l'entrata in capo al debitore, in sede del prossimo riaccertamento ordinario dei residui sarà evidente che l'entrata rateizzata non avrà più le caratteristiche per essere mantenuta a residuo; ne consegue che si elimina il residuo attivo, con conseguente effetto sul risultato di amministrazione, e si reiscrive l'entrata con imputazione all'anno di effettiva esigibilità
Da me si dice " il ragionamento non fa una piega " . Condivido pienamente .
prenotato
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Iscritto il: 25/12/2014, 18:03

effettivamente in sede di rendiconto la giunta, con il riaccertamento ordinario, disporrà l'insussistenza del residuo nella parte che è stato rateizzato, come previsto dal punto 9 del principio contabile.

ma è esclusa qualsiasi variazione disposta ad hoc perchè non rientra fra le possibilità dell' art. 175
VAGIA73
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Iscritto il: 07/01/2015, 23:41

Vedo che non è un problema di semplice risoluzione. Ho inoltrato un quesito ad Arconet: vi farò sapere....sempre se rispondono!
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