E' stata fatta da parte di un nostro debitore una richiesta di rateizzazione per 48 rate. Gli accertamenti riguardano residui del 2011-2012-2013-2014-2015. Ora che la esigibiluità è variata io posso reimputare agli anni in cui saranno pagate le rate?
E come posso farlo? non mi pare sia possibile fare una variazione di esigibilità straordinaria.
Oppure cancello i residui e li reiscrivo in competenza con una variazione al bilancio?
variazione di esigibilita' residui attivi
Vado un po' controcorrente, senza avere tuttavia la certezza assoluta di essere nel giusto.
Se ho un residuo attivo è perché all'atto dell'ultimo riaccertamento ordinario dei residui ne ho verificato l'esistenza dei presupposti per conservare l'entrata tra i residui.
Se ora, per ragioni varie, si decide di rateizzare l'entrata in capo al debitore, in sede del prossimo riaccertamento ordinario dei residui sarà evidente che l'entrata rateizzata non avrà più le caratteristiche per essere mantenuta a residuo; ne consegue che si elimina il residuo attivo, con conseguente effetto sul risultato di amministrazione, e si reiscrive l'entrata con imputazione all'anno di effettiva esigibilità
Se ho un residuo attivo è perché all'atto dell'ultimo riaccertamento ordinario dei residui ne ho verificato l'esistenza dei presupposti per conservare l'entrata tra i residui.
Se ora, per ragioni varie, si decide di rateizzare l'entrata in capo al debitore, in sede del prossimo riaccertamento ordinario dei residui sarà evidente che l'entrata rateizzata non avrà più le caratteristiche per essere mantenuta a residuo; ne consegue che si elimina il residuo attivo, con conseguente effetto sul risultato di amministrazione, e si reiscrive l'entrata con imputazione all'anno di effettiva esigibilità
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kicerog
Da me si dice " il ragionamento non fa una piega " . Condivido pienamente .mcmurtry ha scritto:Vado un po' controcorrente, senza avere tuttavia la certezza assoluta di essere nel giusto.
Se ho un residuo attivo è perché all'atto dell'ultimo riaccertamento ordinario dei residui ne ho verificato l'esistenza dei presupposti per conservare l'entrata tra i residui.
Se ora, per ragioni varie, si decide di rateizzare l'entrata in capo al debitore, in sede del prossimo riaccertamento ordinario dei residui sarà evidente che l'entrata rateizzata non avrà più le caratteristiche per essere mantenuta a residuo; ne consegue che si elimina il residuo attivo, con conseguente effetto sul risultato di amministrazione, e si reiscrive l'entrata con imputazione all'anno di effettiva esigibilità
effettivamente in sede di rendiconto la giunta, con il riaccertamento ordinario, disporrà l'insussistenza del residuo nella parte che è stato rateizzato, come previsto dal punto 9 del principio contabile.
ma è esclusa qualsiasi variazione disposta ad hoc perchè non rientra fra le possibilità dell' art. 175
ma è esclusa qualsiasi variazione disposta ad hoc perchè non rientra fra le possibilità dell' art. 175

