importo minimo accertamenti

Rispondi
amcdl
Messaggi: 128
Iscritto il: 13/01/2015, 20:23

Sto effettuando la verifica di posizioni ici anno 2010 e vorrei una conferma:
se l'importo dovuto per insufficiente versamento o per omesso versamento dell'imposta dovuta comprensivo di sanzioni ed interessi non supera € 30,00 non si procede ad emettere avviso di accertamento ai sensi art.1 del D.P.R. 129/99 (COME MODIFICATO DAL D.L. 16/2012 CONVERTITO DALLA LEGGE 44/2012)? Vi ringrazio
Avatar utente
lucio guerra
Messaggi: 6864
Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
Località: Fratte Rosa
Contatta:

Minimo d’accertamento euro 30 non più applicabile ai tributi locali dal 1 gennaio 2014

Art. 1 comma 736 legge di stabilità 2014 – legge n.147 del 27.12.2013
All’articolo 3, comma 10, del decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

TESTO PRIMA DELLA MODIFICA

Art. 3 comma 10 decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

TESTO ATTUALE

Art. 3 comma 10 decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali , qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
lucio guerra
Moderatore Forum Tutto PA
lucioguerrainfo@gmail.com
amcdl
Messaggi: 128
Iscritto il: 13/01/2015, 20:23

Grazie Lucio ma se nel Regolamento Generale delle Entrate approvato ancora nel 2007 si disponeva che non si provvedeva ad accertamento od iscrizione a ruolo per somme inferiori ad € 16,53 mi attengo ancora a detto regolamento oppure l'art.1 comma 376 della legge 147/2013 prevale sul regolamento comunale? Grazie di nuovo.
Avatar utente
lucio guerra
Messaggi: 6864
Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
Località: Fratte Rosa
Contatta:

applichi quanto stabilito dal tuo regolamento in quanto tale norma non si applica più ai tributi locali

TESTO ATTUALE

Art. 3 comma 10 decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali , qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
lucio guerra
Moderatore Forum Tutto PA
lucioguerrainfo@gmail.com
MICOL
Messaggi: 940
Iscritto il: 12/01/2015, 10:25

la disposizione dell’articolo 1 del D.P.R. 129/99 secondo cui “non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali” qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito (con riferimento a ogni periodo d’imposta) non superi l’importo di 16,53 euro. A decorrere dal 1° luglio 2012, tale importo è di 30 euro (articolo 3, comma 10, del decreto legge 16/2012 convertito dalla Legge 44/2012).

ma quindi il dpr 129/99 non è più applicabile?

non avendo un regolamento posso accertare e poi mandare a ruolo qualsiasi importo?
Avatar utente
lucio guerra
Messaggi: 6864
Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
Località: Fratte Rosa
Contatta:

applichi quanto stabilito dal tuo regolamento in quanto tale norma non si applica più ai tributi locali

TESTO ATTUALE

Art. 3 comma 10 decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali , qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
lucio guerra
Moderatore Forum Tutto PA
lucioguerrainfo@gmail.com
Sandra Montanarini
Messaggi: 45
Iscritto il: 27/01/2015, 13:58

scusate, un chiarimento, ma per 1 gennaio 2014 si intende anno d'IMPOSTA o anno di EMISSIONE dell'avviso?
Avatar utente
lucio guerra
Messaggi: 6864
Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
Località: Fratte Rosa
Contatta:

tale minimo di accertamento non è applicabile ai tributi locali prescindere dalla data
lucio guerra
Moderatore Forum Tutto PA
lucioguerrainfo@gmail.com
Fiorella
Messaggi: 116
Iscritto il: 04/11/2015, 12:44

Buongiorno a tutti, riportandomi a questo vecchio post...
Voi applicate un minimo per l'emissione degli avvisi di accertamento? Tenete conto anche delle spese di notifica?
Grazie mille
Avatar utente
lucio guerra
Messaggi: 6864
Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
Località: Fratte Rosa
Contatta:

12 euro
lucio guerra
Moderatore Forum Tutto PA
lucioguerrainfo@gmail.com
Rispondi