Sto effettuando la verifica di posizioni ici anno 2010 e vorrei una conferma:
se l'importo dovuto per insufficiente versamento o per omesso versamento dell'imposta dovuta comprensivo di sanzioni ed interessi non supera € 30,00 non si procede ad emettere avviso di accertamento ai sensi art.1 del D.P.R. 129/99 (COME MODIFICATO DAL D.L. 16/2012 CONVERTITO DALLA LEGGE 44/2012)? Vi ringrazio
importo minimo accertamenti
- lucio guerra
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Minimo d’accertamento euro 30 non più applicabile ai tributi locali dal 1 gennaio 2014
Art. 1 comma 736 legge di stabilità 2014 – legge n.147 del 27.12.2013
All’articolo 3, comma 10, del decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
TESTO PRIMA DELLA MODIFICA
Art. 3 comma 10 decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
TESTO ATTUALE
Art. 3 comma 10 decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali , qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
Art. 1 comma 736 legge di stabilità 2014 – legge n.147 del 27.12.2013
All’articolo 3, comma 10, del decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
TESTO PRIMA DELLA MODIFICA
Art. 3 comma 10 decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
TESTO ATTUALE
Art. 3 comma 10 decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali , qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
Grazie Lucio ma se nel Regolamento Generale delle Entrate approvato ancora nel 2007 si disponeva che non si provvedeva ad accertamento od iscrizione a ruolo per somme inferiori ad € 16,53 mi attengo ancora a detto regolamento oppure l'art.1 comma 376 della legge 147/2013 prevale sul regolamento comunale? Grazie di nuovo.
- lucio guerra
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applichi quanto stabilito dal tuo regolamento in quanto tale norma non si applica più ai tributi locali
TESTO ATTUALE
Art. 3 comma 10 decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali , qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
TESTO ATTUALE
Art. 3 comma 10 decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali , qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
la disposizione dell’articolo 1 del D.P.R. 129/99 secondo cui “non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali” qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito (con riferimento a ogni periodo d’imposta) non superi l’importo di 16,53 euro. A decorrere dal 1° luglio 2012, tale importo è di 30 euro (articolo 3, comma 10, del decreto legge 16/2012 convertito dalla Legge 44/2012).
ma quindi il dpr 129/99 non è più applicabile?
non avendo un regolamento posso accertare e poi mandare a ruolo qualsiasi importo?
ma quindi il dpr 129/99 non è più applicabile?
non avendo un regolamento posso accertare e poi mandare a ruolo qualsiasi importo?
- lucio guerra
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TESTO ATTUALE
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Sandra Montanarini
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scusate, un chiarimento, ma per 1 gennaio 2014 si intende anno d'IMPOSTA o anno di EMISSIONE dell'avviso?
- lucio guerra
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tale minimo di accertamento non è applicabile ai tributi locali prescindere dalla data
- lucio guerra
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