Impugnazione scheda di valutazione

CCC
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Iscritto il: 31/10/2017, 23:45

Mi accennavano che moli Enti hanno la previsione di valutazione intermedia... non è comunque obbligatoria, giusto? Grazie
CCC
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Le procedure di conciliazione sono state introdotte come tutela per i dipendenti pubblici.
Esse sono disciplinate dall'articolo 7, comma 2-bis, del D.Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta), a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 74/2017
Le linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica (Linee Guida DFP) richiedono che ogni singola amministrazione definisca le specifiche modalità operative di questa fase all'interno del proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP).
L’articolo 7 del D. Lgs. 150/2009 prevede che, all’interno del documento SMVP, siano individuate, a garanzia del Valutato, le procedure di conciliazione adottate dalla singola Amministrazione nell’applicazione del sistema di valutazione. Le linee guida n. 5/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiariscono la natura di tali procedure, da intendersi quale strumento a garanzia dei valutati, finalizzato a favorire un confronto tra Valutatore e Valutato qualora quest’ultimo non concordi con la valutazione ricevuta, e a prevenire, quindi, eventuali contenziosi:

https://performance.gov.it/system/files ... 191220.pdf

Un terzo spunto di riflessione è relativo alle procedure di conciliazione, obbligatoriamente presenti in tutti i SMVP ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del d.lgs. 150/2009. Allo stato attuale si nota come tali procedure siano, per lo più, ricondotte alla previsione di una valutazione di II istanza, nella quale il superiore gerarchico del valutatore di I istanza (o altra figura appositamente individuata) è chiamato a formulare una nuova valutazione (che può ricalcare la precedente o discostarsi da essa). Ferma restando la legittimità di tale previsione, è bene sottolineare che la valutazione di II istanza è configurabile comunque come una ulteriore fase, seppur eventuale, per la formulazione della valutazione definitiva.
Le procedure di conciliazione operano, invece, a valle della conclusione del processo come strumento di garanzia per il valutato in ottica di prevenzione di eventuali contenziosi. Ne consegue che la procedura di conciliazione deve prevedere l’individuazione di un soggetto terzo che può essere chiamato in causa dal valutato, laddove questi non concordi con gli esiti della valutazione, per analizzare i fatti e formulare ai due soggetti (valutato e valutatore) una proposta di conciliazione che cerca di tener conto delle posizioni di entrambe le parti e delle risultanze degli atti e della documentazione sottoposta al suo esame. In sede di conciliazione non vi è, pertanto, alcuna riformulazione unilaterale del giudizio (come può avvenire invece nella valutazione di II istanza) bensì una mera proposta che le parti sono libere di accettare o meno. Il SMVP, quindi, deve descrivere tali procedure, individuando il soggetto deputato a formulare la proposta di conciliazione, le regole per l’attivazione e la gestione della procedura conciliativa, i possibili esiti della stessa.


Articolo 7 del d.lgs. 150/2009
Sistema di misurazione e valutazione della performance

(...)
2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
))
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