CUP: chiarimenti sulla natura tributaria.

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trombetta
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CUP: chiarimenti sulla natura tributaria alla luce della recente pronuncia della Cassazione
Il canone unico patrimoniale (CUP) entra a pieno titolo tra i tributi degli enti locali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026, chiarendo anche un importante dubbio sulla competenza giurisdizionale: le controversie relative al CUP spettano al giudice tributario.

Il CUP, introdotto dal 2021, ha sostituito diversi prelievi (ICP, CIMP, TOSAP, COSAP e altri canoni), generando inizialmente incertezza sulla sua natura, anche perché la legge n. 160/2019, all’art. 1, comma 816 lo definisce “patrimoniale”:

“A decorrere dal 2021 è istituito dai comuni […] il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”. È proprio questa espressione (“canone patrimoniale”) che ha generato il dubbio interpretativo.

La Cassazione ha però ribadito che non conta il nome attribuito dal legislatore, ma le caratteristiche concrete dell’entrata. Applicando i criteri della giurisprudenza costituzionale (obbligatorietà del pagamento, assenza di un rapporto sinallagmatico e collegamento alla spesa pubblica), ha concluso che il CUP ha “natura tributaria”.

Di conseguenza:

le controversie rientrano nella giurisdizione tributaria;
cambiano gli aspetti operativi in riferimento alle sanzioni, agli atti e alla modulistica;
gli enti devono gestire il CUP come un tributo, anche per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di tariffe e regolamento sul portale del federalismo fiscale (MEF) al fine di avere effetti verso i contribuenti.
In sintesi, nonostante la definizione normativa, il CUP va trattato a tutti gli effetti come un tributo locale al pari di IMU e TARI.
trombetta
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La Cassazione “spinge” il CUP fuori dall’Iva

L’assenza totale di chiarimenti di prassi circa le possibili conseguenze ai fini Iva dell’introduzione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale istituito dalla legge 160/2019 - il cosiddetto “canone unico” - potrebbe essere stata forse colmata dai giudici di legittimità, in via incidentale rispetto alla soluzione della complessa vicenda legata all’individuazione dell’organo giurisdizionale competente a decidere le controversie relative a tale forma di entrata comunale.

Nell’ordinanza n. 12225/2026, infatti, la Cassazione ha dovuto affrontare la problematica pregiudiziale inerente alla qualificazione della nuova forma di prelievo - sulla cui valutazione la stessa Corte di ultime cure non aveva ancora avuto modo di statuire – ossia se ad esso debba riconoscersi natura tributaria o meno.
trombetta
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Circolare MEF 1/DF del 22 maggio 2026

https://www.finanze.gov.it/export/sites ... del-CU.pdf


Immagino che dopo si aprirà anche la questione di riclassificazioni in bilancio, da entrata patrimoniale ad entrata tributaria.
trombetta
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Canone unico patrimoniale: dal 2027 nuova classificazione tra le entrate tributarie
La Commissione Arconet, nella riunione del 27 maggio 2026, ha approvato la proposta di aggiornamento del piano dei conti integrato conseguente alla qualificazione del Canone unico patrimoniale come entrata di natura tributaria. Le modifiche saranno recepite nel prossimo decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. 118/2011 e decorreranno dall’esercizio 2027.

Il tema della corretta classificazione del Canone unico patrimoniale era rimasto, sin dalla sua istituzione, al centro di incertezze interpretative. In assenza di un orientamento definitivo sulla natura dell’entrata, la Commissione Arconet non aveva introdotto specifici codici gestionali nel piano dei conti integrato, prevedendo nel glossario SIOPE l’utilizzo temporaneo dei codici riferiti ai canoni di occupazione di spazi e aree pubbliche.

La svolta deriva dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 16 dicembre 2025, n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026, che ha affermato il principio secondo cui il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 160/2019, “ha in ogni caso natura tributaria”. Da questa qualificazione discende la possibilità di ricondurre il Canone unico patrimoniale tra le entrate tributarie, con conseguente aggiornamento degli schemi contabili.

La proposta prevede l’inserimento di appositi codici gestionali, nel modulo finanziario, tra le entrate tributarie, sia per il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sia per il Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinato ai mercati. Analoghi aggiornamenti sono previsti nel modulo economico, tra i proventi da imposte, tasse e proventi assimilati, e nel modulo patrimoniale, tra i crediti da tributi.

La decorrenza degli aggiornamenti è fissata dal 2027, per evitare agli enti l’onere di modificare registrazioni già effettuate nel corso del 2026 nel titolo terzo delle entrate. Le modifiche del modulo finanziario saranno recepite anche nella codifica SIOPE; il glossario conterrà inoltre indicazioni sull’utilizzo dei codici gestionali per il periodo 2021-2026, nelle more dell’adozione dei nuovi codici.

Per i Comuni, la qualificazione tributaria del Canone unico produce effetti anche sul piano procedurale. A decorrere dall’anno d’imposta 2026, le deliberazioni regolamentari e tariffarie acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze. Per il 2026, la circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026 prevede la trasmissione entro il 14 ottobre 2026 delle deliberazioni eventualmente già adottate oppure, in assenza di nuovi atti, dell’ultima deliberazione vigente alla data del 1° maggio 2026.
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