CUP: chiarimenti sulla natura tributaria.

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trombetta
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CUP: chiarimenti sulla natura tributaria alla luce della recente pronuncia della Cassazione
Il canone unico patrimoniale (CUP) entra a pieno titolo tra i tributi degli enti locali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026, chiarendo anche un importante dubbio sulla competenza giurisdizionale: le controversie relative al CUP spettano al giudice tributario.

Il CUP, introdotto dal 2021, ha sostituito diversi prelievi (ICP, CIMP, TOSAP, COSAP e altri canoni), generando inizialmente incertezza sulla sua natura, anche perché la legge n. 160/2019, all’art. 1, comma 816 lo definisce “patrimoniale”:

“A decorrere dal 2021 è istituito dai comuni […] il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”. È proprio questa espressione (“canone patrimoniale”) che ha generato il dubbio interpretativo.

La Cassazione ha però ribadito che non conta il nome attribuito dal legislatore, ma le caratteristiche concrete dell’entrata. Applicando i criteri della giurisprudenza costituzionale (obbligatorietà del pagamento, assenza di un rapporto sinallagmatico e collegamento alla spesa pubblica), ha concluso che il CUP ha “natura tributaria”.

Di conseguenza:

le controversie rientrano nella giurisdizione tributaria;
cambiano gli aspetti operativi in riferimento alle sanzioni, agli atti e alla modulistica;
gli enti devono gestire il CUP come un tributo, anche per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di tariffe e regolamento sul portale del federalismo fiscale (MEF) al fine di avere effetti verso i contribuenti.
In sintesi, nonostante la definizione normativa, il CUP va trattato a tutti gli effetti come un tributo locale al pari di IMU e TARI.
trombetta
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La Cassazione “spinge” il CUP fuori dall’Iva

L’assenza totale di chiarimenti di prassi circa le possibili conseguenze ai fini Iva dell’introduzione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale istituito dalla legge 160/2019 - il cosiddetto “canone unico” - potrebbe essere stata forse colmata dai giudici di legittimità, in via incidentale rispetto alla soluzione della complessa vicenda legata all’individuazione dell’organo giurisdizionale competente a decidere le controversie relative a tale forma di entrata comunale.

Nell’ordinanza n. 12225/2026, infatti, la Cassazione ha dovuto affrontare la problematica pregiudiziale inerente alla qualificazione della nuova forma di prelievo - sulla cui valutazione la stessa Corte di ultime cure non aveva ancora avuto modo di statuire – ossia se ad esso debba riconoscersi natura tributaria o meno.
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