CUP: chiarimenti sulla natura tributaria alla luce della recente pronuncia della Cassazione
Il canone unico patrimoniale (CUP) entra a pieno titolo tra i tributi degli enti locali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026, chiarendo anche un importante dubbio sulla competenza giurisdizionale: le controversie relative al CUP spettano al giudice tributario.
Il CUP, introdotto dal 2021, ha sostituito diversi prelievi (ICP, CIMP, TOSAP, COSAP e altri canoni), generando inizialmente incertezza sulla sua natura, anche perché la legge n. 160/2019, all’art. 1, comma 816 lo definisce “patrimoniale”:
“A decorrere dal 2021 è istituito dai comuni […] il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”. È proprio questa espressione (“canone patrimoniale”) che ha generato il dubbio interpretativo.
La Cassazione ha però ribadito che non conta il nome attribuito dal legislatore, ma le caratteristiche concrete dell’entrata. Applicando i criteri della giurisprudenza costituzionale (obbligatorietà del pagamento, assenza di un rapporto sinallagmatico e collegamento alla spesa pubblica), ha concluso che il CUP ha “natura tributaria”.
Di conseguenza:
le controversie rientrano nella giurisdizione tributaria;
cambiano gli aspetti operativi in riferimento alle sanzioni, agli atti e alla modulistica;
gli enti devono gestire il CUP come un tributo, anche per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di tariffe e regolamento sul portale del federalismo fiscale (MEF) al fine di avere effetti verso i contribuenti.
In sintesi, nonostante la definizione normativa, il CUP va trattato a tutti gli effetti come un tributo locale al pari di IMU e TARI.
CUP: chiarimenti sulla natura tributaria.
La Cassazione “spinge” il CUP fuori dall’Iva
L’assenza totale di chiarimenti di prassi circa le possibili conseguenze ai fini Iva dell’introduzione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale istituito dalla legge 160/2019 - il cosiddetto “canone unico” - potrebbe essere stata forse colmata dai giudici di legittimità, in via incidentale rispetto alla soluzione della complessa vicenda legata all’individuazione dell’organo giurisdizionale competente a decidere le controversie relative a tale forma di entrata comunale.
Nell’ordinanza n. 12225/2026, infatti, la Cassazione ha dovuto affrontare la problematica pregiudiziale inerente alla qualificazione della nuova forma di prelievo - sulla cui valutazione la stessa Corte di ultime cure non aveva ancora avuto modo di statuire – ossia se ad esso debba riconoscersi natura tributaria o meno.
L’assenza totale di chiarimenti di prassi circa le possibili conseguenze ai fini Iva dell’introduzione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale istituito dalla legge 160/2019 - il cosiddetto “canone unico” - potrebbe essere stata forse colmata dai giudici di legittimità, in via incidentale rispetto alla soluzione della complessa vicenda legata all’individuazione dell’organo giurisdizionale competente a decidere le controversie relative a tale forma di entrata comunale.
Nell’ordinanza n. 12225/2026, infatti, la Cassazione ha dovuto affrontare la problematica pregiudiziale inerente alla qualificazione della nuova forma di prelievo - sulla cui valutazione la stessa Corte di ultime cure non aveva ancora avuto modo di statuire – ossia se ad esso debba riconoscersi natura tributaria o meno.

