Riliquidazione pensioni CCNL 22-24
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Schiaffino
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- Iscritto il: 28/04/2021, 17:24
I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 56 (Incrementi degli
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti,
tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e B, nei
confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
80
periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità premio di fine
servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista
dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto.
ha quindi diritto al tabellare vigente al 01.01.2024
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti,
tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e B, nei
confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
80
periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità premio di fine
servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista
dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto.
ha quindi diritto al tabellare vigente al 01.01.2024

