requisito anzianità per progressione orizzontale

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mannie
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Iscritto il: 08/01/2015, 16:19

requisito da contratto decentrato per PEO sono 3 anni se un dipendente assunto tempo indeterminato febbraio 2022 poteva partecipare alla selezione per anno 2025?
grazie :oops:
Schiaffino
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Iscritto il: 28/04/2021, 17:24

nope, cioè, dipende da quando decorrono le progressioni
mannie
Messaggi: 1211
Iscritto il: 08/01/2015, 16:19

nella determina di attribuzione è stato scritto dal 01 01 2025 :oops:
trombetta
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Iscritto il: 03/01/2015, 10:14

A titolo esemplificativo, qualora il requisito temporale minimo stabilito dal contratto collettivo o dalla contrattazione integrativa sia pari a tre anni, esso risulta soddisfatto qualora l’ultima progressione economica attribuita abbia decorrenza 1° gennaio 2022 e la nuova progressione sia prevista con decorrenza 1° gennaio 2025, essendo intercorsi tre anni pieni tra le due date di decorrenza.
Pertanto, il personale per il quale risulti decorso l’intervallo minimo richiesto può essere ammesso alla procedura selettiva.
mannie
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Iscritto il: 08/01/2015, 16:19

quindi chi assunto febbraio 2022 non poteva essere considerato un possibile candidato in quanto al 01 01 2025 non aveva il requisito del triennio richiesto ?
un pò di confusione nell'ufficio personale? .... :oops:
Mercoledì
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Iscritto il: 31/10/2024, 8:56

Parere ARAN recentissimo:

Quali sono i criteri da applicare, ai fini della verifica del requisito temporale minimo per la partecipazione alle procedure di progressione economica all’interno delle aree, in relazione al personale che abbia già beneficiato di una precedente progressione economica?

L’art. 16 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali del 27 gennaio 2025 (art. 14 del CCNL del 16.11.2022 per il comparto delle Funzioni locali), al comma 2, lettera a), stabilisce che possono partecipare alle procedure di progressione economica i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. La disposizione prevede inoltre che tale periodo possa essere ridotto a due anni o elevato fino a quattro dalla contrattazione integrativa.
La stessa norma chiarisce che, ai fini della verifica del requisito temporale, occorre far riferimento alle date di decorrenza economica delle progressioni già attribuite.
Ne consegue che l’intervallo temporale da considerare è quello intercorrente tra la data di decorrenza dell’ultima progressione economica attribuita (dies a quo) e la data di decorrenza della nuova progressione da conferire (dies ad quem). Tale valutazione deve essere effettuata indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo o dalla conclusione della procedura selettiva, rilevando unicamente le decorrenze economiche delle progressioni coinvolte.
A titolo esemplificativo, qualora il requisito temporale minimo stabilito dal contratto collettivo o dalla contrattazione integrativa sia pari a tre anni, esso risulta soddisfatto qualora l’ultima progressione economica attribuita abbia decorrenza 1° gennaio 2022 e la nuova progressione sia prevista con decorrenza 1° gennaio 2025, essendo intercorsi tre anni pieni tra le due date di decorrenza.
Pertanto, il personale per il quale risulti decorso l’intervallo minimo richiesto può essere ammesso alla procedura selettiva.
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