grazie
requisito anzianità per progressione orizzontale
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Schiaffino
- Messaggi: 412
- Iscritto il: 28/04/2021, 17:24
nope, cioè, dipende da quando decorrono le progressioni
A titolo esemplificativo, qualora il requisito temporale minimo stabilito dal contratto collettivo o dalla contrattazione integrativa sia pari a tre anni, esso risulta soddisfatto qualora l’ultima progressione economica attribuita abbia decorrenza 1° gennaio 2022 e la nuova progressione sia prevista con decorrenza 1° gennaio 2025, essendo intercorsi tre anni pieni tra le due date di decorrenza.
Pertanto, il personale per il quale risulti decorso l’intervallo minimo richiesto può essere ammesso alla procedura selettiva.
Pertanto, il personale per il quale risulti decorso l’intervallo minimo richiesto può essere ammesso alla procedura selettiva.
Parere ARAN recentissimo:
Quali sono i criteri da applicare, ai fini della verifica del requisito temporale minimo per la partecipazione alle procedure di progressione economica all’interno delle aree, in relazione al personale che abbia già beneficiato di una precedente progressione economica?
L’art. 16 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali del 27 gennaio 2025 (art. 14 del CCNL del 16.11.2022 per il comparto delle Funzioni locali), al comma 2, lettera a), stabilisce che possono partecipare alle procedure di progressione economica i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. La disposizione prevede inoltre che tale periodo possa essere ridotto a due anni o elevato fino a quattro dalla contrattazione integrativa.
La stessa norma chiarisce che, ai fini della verifica del requisito temporale, occorre far riferimento alle date di decorrenza economica delle progressioni già attribuite.
Ne consegue che l’intervallo temporale da considerare è quello intercorrente tra la data di decorrenza dell’ultima progressione economica attribuita (dies a quo) e la data di decorrenza della nuova progressione da conferire (dies ad quem). Tale valutazione deve essere effettuata indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo o dalla conclusione della procedura selettiva, rilevando unicamente le decorrenze economiche delle progressioni coinvolte.
A titolo esemplificativo, qualora il requisito temporale minimo stabilito dal contratto collettivo o dalla contrattazione integrativa sia pari a tre anni, esso risulta soddisfatto qualora l’ultima progressione economica attribuita abbia decorrenza 1° gennaio 2022 e la nuova progressione sia prevista con decorrenza 1° gennaio 2025, essendo intercorsi tre anni pieni tra le due date di decorrenza.
Pertanto, il personale per il quale risulti decorso l’intervallo minimo richiesto può essere ammesso alla procedura selettiva.
Quali sono i criteri da applicare, ai fini della verifica del requisito temporale minimo per la partecipazione alle procedure di progressione economica all’interno delle aree, in relazione al personale che abbia già beneficiato di una precedente progressione economica?
L’art. 16 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali del 27 gennaio 2025 (art. 14 del CCNL del 16.11.2022 per il comparto delle Funzioni locali), al comma 2, lettera a), stabilisce che possono partecipare alle procedure di progressione economica i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. La disposizione prevede inoltre che tale periodo possa essere ridotto a due anni o elevato fino a quattro dalla contrattazione integrativa.
La stessa norma chiarisce che, ai fini della verifica del requisito temporale, occorre far riferimento alle date di decorrenza economica delle progressioni già attribuite.
Ne consegue che l’intervallo temporale da considerare è quello intercorrente tra la data di decorrenza dell’ultima progressione economica attribuita (dies a quo) e la data di decorrenza della nuova progressione da conferire (dies ad quem). Tale valutazione deve essere effettuata indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo o dalla conclusione della procedura selettiva, rilevando unicamente le decorrenze economiche delle progressioni coinvolte.
A titolo esemplificativo, qualora il requisito temporale minimo stabilito dal contratto collettivo o dalla contrattazione integrativa sia pari a tre anni, esso risulta soddisfatto qualora l’ultima progressione economica attribuita abbia decorrenza 1° gennaio 2022 e la nuova progressione sia prevista con decorrenza 1° gennaio 2025, essendo intercorsi tre anni pieni tra le due date di decorrenza.
Pertanto, il personale per il quale risulti decorso l’intervallo minimo richiesto può essere ammesso alla procedura selettiva.

