In caso di conclusione positiva della mediazione, le nuove disposizioni prevedono il beneficio della riduzione delle sanzioni al 35% del minimo previsto dalla legge, con ciò introducendo importanti modifiche, più vantaggiose per il contribuente. La vigente disciplina prevede, infatti, che, in caso di mediazione, le sanzioni sono ridotte al 40% delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla mediazione, fermo restando che, in ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
Mi pongo questa domanda : vale anche per le sanzioni per omesso versamento o vale solo per le sanzioni per infedele e omessa dichiarazione (dove c'è un minimo ed un massimo)?
MEDIAZIONE - RIDUZIONE SANZIONE - OMESSO PAGAMENTO
- lucio guerra
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per tutti gli importi oggetto di mediazione
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direi di poter operare in questo modo :
1) è consentito definire un accordo di mediazione che preveda, contestualmente al versamento del tributo omesso, il pagamento della relativa sanzione in misura ridotta al 10,50 per cento dell’imposta non versata (pari al 35 per cento del 30 per cento previsto dalla norma - art.13 D.Lgs 471/97). Allo stesso modo si può addivenire a un accordo di mediazione per definire un tardivo versamento tramite pagamento della relativa sanzione ridotta al 35 per cento
2) anche qualora sia confermata la pretesa tributaria originaria, l'Ente impositore ha la facoltà di proporre comunque la riduzione di cui al punto 1
1) è consentito definire un accordo di mediazione che preveda, contestualmente al versamento del tributo omesso, il pagamento della relativa sanzione in misura ridotta al 10,50 per cento dell’imposta non versata (pari al 35 per cento del 30 per cento previsto dalla norma - art.13 D.Lgs 471/97). Allo stesso modo si può addivenire a un accordo di mediazione per definire un tardivo versamento tramite pagamento della relativa sanzione ridotta al 35 per cento
2) anche qualora sia confermata la pretesa tributaria originaria, l'Ente impositore ha la facoltà di proporre comunque la riduzione di cui al punto 1

