Come da chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/2016, le funi, i carrelli, le sospensioni, le cabine e i motori che azionano i sistemi di trazione (anche se posti in sede fissa) non concorrono più alla stima diretta della rendita catastale degli impianti di risalita.
Quindi, ora figurano tra i criteri per il calcolo esclusivamente il suolo, le stazioni di valle e di monte e gli impianti/costruzioni di tipo civile strutturalmente connesse alle stazioni stesse.
Specifichiamo, tuttavia, che nella circolare in commento non è presente alcun chiarimento a proposito della corretta categoria in cui classificare gli impianti (E/1 come sostenuto da molti contribuenti o D/8 come affermato dalla giurisprudenza).
Imbullonati e impianti di risalita
Nel mio ente erano classificati in E e non pagavano IMU e TASI stavamo pensando di procedere con avvisi di accertamento sulla base della rendita ma avevamo dubbi circa la quantificazioane dell'imposta (uso moltiplicatore) e sull'effettiva legittimità di emettere avviso su immobili classificati in E.
Ora l norma li rende esenti ma è possibile q uesto punto procedere ad emettere avvisi di accertaemtno e a rendicontare la mancata entrata.
Ora l norma li rende esenti ma è possibile q uesto punto procedere ad emettere avvisi di accertaemtno e a rendicontare la mancata entrata.

