Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo . Nell'ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.
Presso questo Ente l’orario ordinario di lavoro é svolto su cinque giornate settimanali, di cui due con rientro pomeridiano; nelle giornate di rientro viene attribuito un buono pasto a seguito di pausa (ovviamente “timbrata”) di almeno 30 minuti e non superiore a 2 ore, ai sensi dell’art. 45 del CCNL 14.09.2000.
Alcuni dipendenti hanno richiesto di essere ammessi a effettuare una pausa di soli 10 minuti, rinunciando al buono pasto. Si chiede un parere se tale richiesta possa essere accolta o se le disposizioni normative e contrattuali vigenti impongano come obbligatoria la “pausa pranzo” di trenta minuti.
orario di lavoro/pausa
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Paolo Gros
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carlomagno
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"deve BENEFICIARE di un intervallo per pausa "trattasi di interruzione di legge eviterei i 10 minuti in quanto o forti dubbi sul fatto che siano a carico del lavoratore mentre la pausa pranzo di 30 sicuramente si in quanto trattasi di pausa e non di sosta ... dello stesso avviso sono illustri pareri mi pare anche dpl modena ..
- antonio satriano
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condivido ed aggiungo che l'art. 8, D.Lgs. n. 66/2003, prevede che, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.carlomagno ha scritto:"deve BENEFICIARE di un intervallo per pausa "trattasi di interruzione di legge eviterei i 10 minuti in quanto o forti dubbi sul fatto che siano a carico del lavoratore mentre la pausa pranzo di 30 sicuramente si in quanto trattasi di pausa e non di sosta ... dello stesso avviso sono illustri pareri mi pare anche dpl modena ..
Essendo stabilita dal contratto EE LL la durata della pausa è mezz'ora, ( salvo casi particolari, ad esempio:i dipendenti a pt e/o td che prestano attività di poco superiore alle sei ore ed in quel caso contrattazione decentrata).
Antonio Satriano - e-mail - hsatria@tin.it

