Buona sera.
I permessi brevi ex art. 20 CCNL 1995 sono più o meno regolamentati, pur con un certo margine di apprezzamento discrezionale , quanto ai termini entro i quali debbono essere recuperati; sicché il termine di due mesi può, in taluni casi essere differito a quello dei sei mesi (e più, ove soccorrano comprovate e documentate esigenze).
Nulla si dice, per contro, circa l'ipotesi che il dipendente degli EELL effettui il recupero nella stessa giornata, posponendo l'uscita di un lasso di tempo pari a quello fruito, magari in prosieguo rispetto alla pausa pranzo: trattasi di permessi brevi propriamente detti anche in questo caso?
Grazie
permessi brevi
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Paolo Gros
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- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
I tempi e le modalità di recupero dei permessi brevi non sono a discrezione del dipendente ma devono essere stabilite dal dirigente in base alle esigenze di servizio.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 

