Nell'assestamento di bilancio si puo' utilizzare l'avanzo di amministrazione a copertura di spese correnti? L'acconto iva di dicembre puo' essere considerata come spese corrente non ripetibile e pertanto utilizzare l'avanzo a copertura...
grazie mille !
utilizzo avanzo amministrazione nell'assest.to di bilancio
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Paolo Gros
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certo che si puo'
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manuela1965
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- Iscritto il: 04/04/2015, 15:56
Penso di no.
La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata” in occasione dell’approvazione del rendiconto, a seguito della definizione della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
Resta salva la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata” in occasione dell’approvazione del rendiconto, a seguito della definizione della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
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Paolo Gros
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senza che nessuno mi sgridi o mi faccia il cazziatone ( ormai e' di moda finche' dura )
sommessamente ritengo che ...L'acconto iva di dicembre possa' essere considerata come spese corrente non ripetibile ...
sommessamente ritengo che ...L'acconto iva di dicembre possa' essere considerata come spese corrente non ripetibile ...
a mio avviso inserire l'acconto iva nel bilancio 2015 in termini di competenza e correto.
Trattatsi di spesa non ripetitiva poichè mutevole nell'importo di anno in anno e non derivante da comportamenti diretti dell'amministarzione (a mio avviso il caraterre permanente deriva dal fatto che la spesa poteva essere facilmente prevedibile nell'ammontare e nella scadenza.
Trattatsi di spesa non ripetitiva poichè mutevole nell'importo di anno in anno e non derivante da comportamenti diretti dell'amministarzione (a mio avviso il caraterre permanente deriva dal fatto che la spesa poteva essere facilmente prevedibile nell'ammontare e nella scadenza.
ullifa ha scritto:a mio avviso inserire l'acconto iva nel bilancio 2015 in termini di competenza e correto.
Trattatsi di spesa non ripetitiva poichè mutevole nell'importo di anno in anno e non derivante da comportamenti diretti dell'amministarzione (a mio avviso il caraterre permanente deriva dal fatto che la spesa poteva essere facilmente prevedibile nell'ammontare e nella scadenza.
L'acconto IVA di dicembre, non è ascrivibile come una spesa non permanente ,eccezionale,straordinaria, non ripetibile, ovvero, secondo la nuova definizione armonizzata, non è “spesa non ricorrente“.
L'acconto iva è ricorrente e ne si può ascriversi l'importo mutevole al cambio di natura della stessa, non e una spesa "una tantum" di vecchia memoria
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Paolo Gros
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L'acconto Iva non e' spesa ricorrente poiche' non e' ogni anno essendoci un anno fiscale in cui tale acconto puo' non essere dovuto ( es. Iva a credito nel dicembre dell'anno precedente con metodo storico )

