Revisione straordinaria 118 -2011

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Andrea9701
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Iscritto il: 09/01/2015, 12:04

Siamo un comune facente parte della sperimentazione fin dal primo anno (2012). La legge di stabilità permette anche a noi di spalmare il disavanzo generatosi dalla revisione straordinaria per 28 anni (fino al 2042).
Il problema è questo: se io elimino dai residui quella pate di tributi relativi a sanzioni ed interessi che secondo i nuovi principi devono essere accertati per cassa, posso considerare questo un disavanzo tecnico?
Oppure per disavanzo tecnico devo considerare esclusivamente la differenza tra reimputazioni attive e passive?
Nell'ipotesi che io generi un disavanzo ad es. 100, di cui 50 definibile "tecnico" e 50 non rientrante in tale tipologia dovrei poter spalmare lo stesso secondo due metodologie diverse?
Grazie
sacher
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Iscritto il: 08/01/2015, 9:21

il sottosegretario Zanetti ha detto che "non risultano elementi di criticità in ordine all'applicazione della riforma contabile degli enti territoriali". ma qualcuno si era preso la briga di ascoltare gli enti sperimentatori?
Paolo Gros
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Iscritto il: 02/01/2015, 8:57

,,non risultano elementi di criticità in ordine all'applicazione della riforma contabile degli enti territoriali",,,


ma cosa dice costui??????????????????????????????????????????
Paolo Gros
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robespierre

E che volete che dica, che è l'ennesimo PORCELLUM??
Paolo Gros
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che taccia
Paolo Gros
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