Salve,
se un dipendente ha una sorella ricoverato per gravi motivi di natura oncologica può fruire di qualche congedo particolare per assisterlo almeno per i giorni di degenza ospedaliera? Premetto che le ferie e i tre giorni di congedo straordinario per motivi personali sono stati già fruiti per il medesimo motivo.
Grazie.
Gravi motivi personali per assistenza familiare
Presumo che
1) il dipendente non usufruisca dei 3 giorni di permesso L.104/92
2) il dipendente intenda usufruire di permessi retribuiti.
Può chiedere tre giorni di congedo retribuiti aggiuntivi a quelli previsti dall'art. 19 CCNL, previsti dalla Legge 8/3/2000, Art. 4. (Congedi per eventi e cause particolari)
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
in tal senso si è espressa l'ARAN (RAL815_Orientamenti Applicativi)
I permessi per particolari motivi personali previsti dall’art.19, comma 2 del CCNL del 6.7.1995 sono compatibili con quelli previsti dall’art.4 della L.n.53/2000 ?
La nostra opinione è nel senso della compatibilità dei permessi ex art.4 della legge n.53/2000 con quelli previsti dall’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995.
In tal senso depongono:
a) il dato formale dell’art.18 del CCNL del 14.9.2000; infatti il comma 1 di tale articolo espressamente riconosce al lavoratore il diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari di cui all’art.4 della legge n.53/2000; l’ultimo comma dello stesso articolo, invece, conferma la vigenza di permessi retribuiti di cui all’art.19 del CCNL del 6.7.1995;
b) la diversa causa giustificativa ed il particolare regime dei permessi di cui all’art.4 della legge n.53/2000 e di quelli dell’art.19 del CCNL del 6.7.1995; infatti, i primi sono concessi solo i presenza degli eventi espressamente e tassativamente indicati nella stessa norma legale e rappresentano un diritto per il lavoratore (per cui l’amministrazione non può rifiutare la fruizione anche in presenza di precise esigenze organizzative); i secondi invece, hanno una portata generale in quanto il lavoratore può chiederne la fruizione sulla base di qualunque esigenza di carattere personale o familiare; tuttavia, non rappresentano un diritto per il lavoratore stesso, in quanto l’amministrazione può comunque rifiutarne la fruizione ove questa può pregiudicare l’organizzazione e l’operatività degli uffici.
1) il dipendente non usufruisca dei 3 giorni di permesso L.104/92
2) il dipendente intenda usufruire di permessi retribuiti.
Può chiedere tre giorni di congedo retribuiti aggiuntivi a quelli previsti dall'art. 19 CCNL, previsti dalla Legge 8/3/2000, Art. 4. (Congedi per eventi e cause particolari)
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
in tal senso si è espressa l'ARAN (RAL815_Orientamenti Applicativi)
I permessi per particolari motivi personali previsti dall’art.19, comma 2 del CCNL del 6.7.1995 sono compatibili con quelli previsti dall’art.4 della L.n.53/2000 ?
La nostra opinione è nel senso della compatibilità dei permessi ex art.4 della legge n.53/2000 con quelli previsti dall’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995.
In tal senso depongono:
a) il dato formale dell’art.18 del CCNL del 14.9.2000; infatti il comma 1 di tale articolo espressamente riconosce al lavoratore il diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari di cui all’art.4 della legge n.53/2000; l’ultimo comma dello stesso articolo, invece, conferma la vigenza di permessi retribuiti di cui all’art.19 del CCNL del 6.7.1995;
b) la diversa causa giustificativa ed il particolare regime dei permessi di cui all’art.4 della legge n.53/2000 e di quelli dell’art.19 del CCNL del 6.7.1995; infatti, i primi sono concessi solo i presenza degli eventi espressamente e tassativamente indicati nella stessa norma legale e rappresentano un diritto per il lavoratore (per cui l’amministrazione non può rifiutare la fruizione anche in presenza di precise esigenze organizzative); i secondi invece, hanno una portata generale in quanto il lavoratore può chiederne la fruizione sulla base di qualunque esigenza di carattere personale o familiare; tuttavia, non rappresentano un diritto per il lavoratore stesso, in quanto l’amministrazione può comunque rifiutarne la fruizione ove questa può pregiudicare l’organizzazione e l’operatività degli uffici.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 

