ACCERTAMENTI: SANZIONI E MINIMI

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sonia romani
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Iscritto il: 09/01/2015, 11:53

Buongiorno, chiedo un chiarimento in merito alle sanzioni minime da applicare ai tributi, viste le ultime modifiche.
(chiedo eventuale correzione se ho sbagliato qualche tributo/annualità)

ICI E TARSU (fino al 2012):
il minimo di euro 51.00 c'era solo per le omesse denunce (infedele denuncia senza minimo) con riduzione delle sanzioni ad 1/4 sia per omessa che per infedele denuncia

TARES (2013):
L'art. 14 comma 40/41 del DL 201/2011 porta il minimo sia per le omesse denunce che per le infedeli denunce tares a euro 50,00; inoltre il comma 43 dice che le sanzioni sono ridotte a 1/3 se interviene acquiescenza del contribuente.

IUC (dal 2014):
L'art. 1 comme 696/697 della L. 147/2013 porta il minimo sia per le omesse che per le infedeli denunce (IUC e quindi IMU, TARI, TASI) a euro 50,00; inoltre il comma 699 dice che le sanzioni sono ridotte a 1/3 se interviene acquiescenza del contribuente.

IMU (2012 e 2013):
continuo ad applicare il minimo di euro 51,00 sulle omesse denunce e nessun minimo sulle infedeli?
vale già la riduzione ad 1/3? se si, da quale anno d'imposta?


Grazie in anticipo. :roll:
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lucio guerra
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la riduzione ad 1/3 si applica a far data dal dicembre 2011
lucio guerra
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vapi
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Buongiorno,
chiedo un chiarimento sul minimo delle sanzioni per i per le omesse/infedeli denunce tares e tari: in caso di acquiescenza del contribuente viene ridotto anche il minimo di € 50,00 o questo rimane fisso?
ringrazio in anticipo per la disponibilità
davide79
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vapi ha scritto:Buongiorno,
chiedo un chiarimento sul minimo delle sanzioni per i per le omesse/infedeli denunce tares e tari: in caso di acquiescenza del contribuente viene ridotto anche il minimo di € 50,00 o questo rimane fisso?
ringrazio in anticipo per la disponibilità
Viene ridotto.
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lucio guerra
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avrei dei dubbi .. personali

a mio parere il minimo di omesse/infedeli denunce non è riducibile
lucio guerra
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vapi
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anche io pensavo che il minimo non fosse riducibile...
però riguardando i testi normativi per adeguare i testi dei provvedimenti, mi è sorto questo dubbio....perché, effettivamente, non si fa nessun riferimento al mantenimento del minimo edittabile....
potrebbe darmi qualche riferimento normativo ulteriore sul mantenimento di tale minimo?
grazie
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lucio guerra
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mi correggo e mi scuso..... avevo intesto altra sanzione leggendo velocemente il post

corretta indicazione davide79
lucio guerra
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amcdl
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lucio guerra ha scritto:la riduzione ad 1/3 si applica a far data dal dicembre 2011
ho ancora confusione: la riduzione ad 1/3 si applica a partire dagli avvisi di accertamento eseguiti da dicembre 2011 o alle infrazioni (omesse e infedeli denuncie) commesse dal dicembre 2011? Per me è sulle omesse e infedeli dichiarazioni commesse a partire dall'anno d'imposta 2011 considerando che il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno 2012 (quindi dopo il dicembre 2011)
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