In base all'art. 2, comma 6 del D.L. 78/2015, sembrerebbe che gli E.L. possono utilizzare l'accantonamento al fondo vincolato 2013 a copertura del fondo di dubbia esigibilità. Se tale interpretazione è corretta, si dovrà rettificare la delibera di riaccertamento straordinario dei residui, riducendo il disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario da finanziare in trenta anni.
Si chiede un parere in merito
Grazie
Fondi vincolati
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kicerog
Mi sono posto lo stesso problema in un post di qualche giorno fa , non ho avuto conferme ne smentite dal forum , aggiungevo il dubbio se , nel caso , oltre che deliberare la rettifica ai dati dell'allegato 5.2 , si debba procedere a nuovo invio alla corte conti dell'allegato alle delibera 14, se gia precedentemente effettuato .
Grazie
Grazie
noi abbiamo fatto delibera di rettifica della delibera di riaccertamento con approvazione nuovo allegato 5/2.
poi in consiglio revoca della delibera del ripiano (noi ventennale) per la corte dei conti inviato il precedente allegato in quanto delibera gm di rettifica in data 1 luglio, poi si vede che fare.
poi in consiglio revoca della delibera del ripiano (noi ventennale) per la corte dei conti inviato il precedente allegato in quanto delibera gm di rettifica in data 1 luglio, poi si vede che fare.

