CONGEDI PARENTALI AD ORE JOBS ACT

MATTEO08
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Iscritto il: 21/01/2015, 12:25

Buongiorno.
A seguito della pubblicazione in G.U n. 144 del 24/06/2015 del Decreto legislativo n. 80 del 15/06/2015, volevo sapere come comportarsi per l'applicazione delle nuove disposizioni previste relative ai congedi parentali.
In particolare, il congedo parentale ad ore può essere da subito applicato a tutti anche senza il recepimento nella contrattazione collettiva integrativa?
C'è bisogno di una disposizione regolamentare oppure se oggi un dipendente mi chiede la possibilità di fruire del congedo ad ore, l'ente è tenuto a concederla ( rispettando il preavviso di 2 giorni come previsto nella nuova normativa).
Attendo un vostro riscontro.
Grazie.
tyla
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E' tutto vero.
Per quanto riguarda il congedo ad ore, temo che debba essere senz'altro riconosciuto (è lo scopo del decreto) e poi, tra morti e feriti, gestito (è ciò che al legislatore non interessa). Voluto l'utilizzo del minuscolo.
valdanito
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Salve,
approfittando di questo discussione già aperta sull'argomento "congedi parentali ad ore" vi espongo le mie perplessità a riguardo:

1) c'è un limite di ore mensile di cui si può usufruire? o basta garantire semplicemente più della metà della giornata lavorativa?

2) se una dipendente usufruisce di congedi parentali ad ore ai fini del calcolo si può affermare che ogni 6 ore è come se avesse usufruito di 1 giorno di congedo? o è sempre legato al modello orario vigente per quella dipendente?

Grazie.
Paolo Gros
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il calcolo in tal caso eì' a ore se di ore si tratta
Paolo Gros
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MATTEO08
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Riguardo al punto 1, sembra che i congedi orari non devono essere richiesti per un periodo almeno pari alla metà dell'orario giornaliero, ma il decreto stabilisce che ".. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello in corso".
Occorre fare una media giornaliera dell'orario del mese precedente a quello in cui si richiede il congedo orario. Mi sembra macchinoso.
papos
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Buongiorno a tutti,
faccio un passo indietro nella discussione.. voi cosa pensate circa la diretta applicabilità del D.LGS. 80/2015 al pubblico impiego, visto che è decreto attuativo del Jobs act che il Ministero Madia ebbe a dichiarare non applicabile, appunto, al pubblico impiego? Anche se è pur vero che si parla di "generalità dei lavoratori" e che modifica la disciplina di una norma (la 151) applicata anche dal pubblico impiego..
Nell'attesa di una presa di posizione da parte della funzione pubblica, pensavo di applicarlo (visto anche il caratttere "sperimentale", fino al 31.12.2015..), introducendo nei provvedimenti di presa d'atto delle richieste una frasetta "cautelativa"... voi compensate di comportarvi?
grazie mille

pa
alecamcomtr
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Salve, vorrei sapere, nel concreto se qualche amministrazione ha disciplinato l'utilizzo e se si come. Il dilemma più grande è a quante ore far corrispondere il giorno di congedo in caso di orario 36 ore settimanale (3 giorni da 6 ore e 2 da 9 ore). Se facessi corrispondere un giorno=6 ore sarebbe corretto?
Paolo Gros
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in merito alle novità in materia di assenze dal lavoro nel pubblico Impiego
dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 80/2015 ("Misure per la conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e
9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”).
Modifiche/integrazioni al D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità)
personalmente ritengo che i per i congedi parentali fruibili oltre l'8 anno
di vita del bambino che ora arrivano a 12 anni, la fruizione può essere sia a
giorni/sia ad ore sia la contrattazione anche aziendale a normare dette
modalità di fruizione comunque da subito attivabili non avendo riflessi
economici per eccesso ma per difetto ;
Mentre per il congedo parentale indennizzato al 30% dello stipendio sino al
sesto (anzichè terzo) anno di vita del bambino ritengo che l'attivazione,
avendo un chiaro riflesso economico per eccesso, debba essere norma recepirta
dal CCNL poiche' in difetto si incorrerebbe in danno erariale.
A supporto di quanto esposto ricordo che e' per i soli pubblici dipendenti il
100% al primo mese di d facoltativa ed e' proprio norma di maggior favore a
segurti di specifico CCNL:
Paolo Gros
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Paolo Gros ha scritto:in merito alle novità in materia di assenze dal lavoro nel pubblico Impiego
dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 80/2015 ("Misure per la conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e
9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”).
Modifiche/integrazioni al D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità)
personalmente ritengo che i per i congedi parentali fruibili oltre l'8 anno
di vita del bambino che ora arrivano a 12 anni, la fruizione può essere sia a
giorni/sia ad ore sia la contrattazione anche aziendale a normare dette
modalità di fruizione comunque da subito attivabili non avendo riflessi
economici per eccesso ma per difetto ;
Mentre per il congedo parentale indennizzato al 30% dello stipendio sino al
sesto (anzichè terzo) anno di vita del bambino ritengo che l'attivazione,
avendo un chiaro riflesso economico per eccesso, debba essere norma recepirta
dal CCNL poiche' in difetto si incorrerebbe in danno erariale.
A supporto di quanto esposto ricordo che e' per i soli pubblici dipendenti il
100% al primo mese di d facoltativa ed e' proprio norma di maggior favore a
segurti di specifico CCNL:
Scusa Paolo, quindi per i lavoratori che hanno figli di età superiore a 3 anni, se chiedono il congedo nel 2015 dobbiamo continuare con la vecchia normativa finchè non esce il nuovo contratto?
Un altra cosa i nuovi scaglioni di età si applicano anche ai dipendenti che prima dell'entrata in vigore delle modifiche, non avevamo più alcun diritto (es. figli nati nel 2006)?
Grazie, buon lavoro
Paolo Gros
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ho espresso solo il mio parere e ritengo che obligatoriamentte la finanza locale si debba pronunciare in tal senso proprio per evitare il danno erariale
Paolo Gros
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