Questa Amministrazione ha ricevuto varie richieste di rimborso del contributo di iscrizione annuale all’albo da parte di dipendenti architetti.
La richiesta é basata su una circolare del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti che fa riferimento alla sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.04.2015 (pronunciata in merito alla professione forense), sulla base della quale quando sussiste il vincolo di esclusività e l’iscrizione all’Albo é funzionale all’attività lavorativa il contributo di iscrizione deve gravare sull’Ente che beneficia delle prestazioni professionali.
Per altri versi in data 12.06.2012 l’Anac, in risposta al Consiglio Nazionale degli Ingegneri presso il Ministero della Giustizia, ha sostenuto che con riguardo ai progetti redatti dai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), ossia i soggetti interni all’amministrazione, è previsto invece che i progetti da essi redatti “sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione” (art. 90, comma 4 D.Lgs. n. 163/2006). Tale disposizione ripropone quanto già previsto dall’art. 17, comma 2, Legge n. 109/1994 (c.d. Legge. Merloni), così come modificata dall’art. 6, comma 2, Legge n. 415/1998 (c.d. Legge Merloni ter). A quest’ultimo intervento normativo, infatti, risale la scelta del legislatore di distinguere i requisiti richiesti ai professionisti per la progettazione interna e quelli richiesti per la progettazione esterna, esonerando i dipendenti delle amministrazioni dall’obbligo di iscrizione all’albo professionale.
In definitiva si chiede un parere in merito alla spettanza o meno del rimborso del contributo di iscrizione annuale all’albo da parte di dipendenti architetti.
rimborso iscrizioni albi professionali
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Paolo Gros
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- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
con sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.4.2015 è stato ritenuto che l’Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all’Albo.
la sentenza riguarda espressamente la professione forense, ma i principi giuridici contenuti nella sentenza appaiono estensibili anche alla professione di architetto.
Dalla sentenza difatti emerge il generale principio che se l’esercizio della professione è svolto nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo del dipendente ivi iscritto è a carico dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di attività che deve gravare sull’Ente stesso, e se tale pagamento viene anticipato dal dipendente deve essere rimborsato dall’Ente medesimo.
la sentenza riguarda espressamente la professione forense, ma i principi giuridici contenuti nella sentenza appaiono estensibili anche alla professione di architetto.
Dalla sentenza difatti emerge il generale principio che se l’esercizio della professione è svolto nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo del dipendente ivi iscritto è a carico dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di attività che deve gravare sull’Ente stesso, e se tale pagamento viene anticipato dal dipendente deve essere rimborsato dall’Ente medesimo.
Ritengo che ai dipendenti comunali (ing. o architetti) non spetti il rimborso della quota di iscrizione annuale all'albo professionale in quanto l'iscrizione non è un requisito professionale necessario per svolgere il rapporto di lavoro con l'ente; agli stessi viene richiesta la sola "abilitazione" . L'art. 90 del codice dei contratti precisa che nelle amministrazioni pubbliche i progetti sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione e quindi non è richiesta per tali figure alcuna iscrizione all'albo. Anche per quanto riguarda l'attività di collaudo, a termini dell'art. 120 del codice non è richiesta alcuna iscrizione.
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carlomagno
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concordo con pergolesi il principio e che se il titolo serve all ente questa lo rimborsi se invece non e necessario per l ente se vuole se lo paga il dipendente.
Per l avvocato se non e iscritto all'albo (speciale) non può esercitare per conto dell ente mentre il geometra o l ineniere si
Per l avvocato se non e iscritto all'albo (speciale) non può esercitare per conto dell ente mentre il geometra o l ineniere si
Ma l'architetto o l'ingegnere che firma un piano regolatore per il comune, che non è un progetto di opera pubblica, deve essere rimborsato o no?
E se un rechi tetto non rimborsato disconosce il progetto di pro, il comune resta con cerino in mano e viene sciolto? (Esagero....)
E se un rechi tetto non rimborsato disconosce il progetto di pro, il comune resta con cerino in mano e viene sciolto? (Esagero....)
Ma l'architetto o l'ingegnere che firma un piano regolatore per il comune, che non è un progetto di opera pubblica, deve essere rimborsato o no?
E se un architetto non rimborsato disconosce il progetto di prg, il comune resta con cerino in mano e viene sciolto? (Esagero....)
E se un architetto non rimborsato disconosce il progetto di prg, il comune resta con cerino in mano e viene sciolto? (Esagero....)
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Paolo Gros
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,,,con sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.4.2015 è stato ritenuto che l’Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all’Albo.
la sentenza riguarda espressamente la professione forense, ma i principi giuridici contenuti nella sentenza appaiono estensibili anche alla professione di architetto.
pareva chiaro
la sentenza riguarda espressamente la professione forense, ma i principi giuridici contenuti nella sentenza appaiono estensibili anche alla professione di architetto.
pareva chiaro

