rimborso quota annuale iscrizione ordini professionali

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stefanotonelli
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Iscritto il: 09/01/2015, 15:45

buon giorno,
chiedo di sapere se alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7776 del 16.04.2015 se il comune è tenuto al rimborso ai propri dipendenti della iscrizione all'albo professionale.
Un dipendente ci segnala che secondo lui la ratio a favore del rimborso è che è il requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l'ente; in realtà al comune per il profilo professionale di architetto è necessaria la laurea e l'abilitazione, se inoltre il dipendente rinnova annualmente la sua iscrizione per il comune non è un vantaggio a meno che lui noi non firmi progetti.
Inoltre il dipendente in oggetto è stato autorizzato a svolgere in qualità di libero professionista per conto della provincia autonoma il ruolo di membro di una commissione edilizia, quindi in questo caso "il timbro" viene utilizzato non a fini esclusivi del comune.
Secondo voi il comune è comunque tenuto a rimborsare il contributo di iscrizione all'albo al dipendente?
kkk1972
Messaggi: 277
Iscritto il: 15/01/2015, 2:04

La giurisprudenza ha riconosciuto il rimborso solo agli avvocati, per una peculiarità del loro ordinamento professionale.
E' da escludere il rimborso ad altre categorie.
Detto questo, per le professioni tecniche (ingegneri e architetti) nessuna norma prescrive l'obbligo di iscrizione all'albo professionale, è richiesta solamente l'abilitazione professionale.
kkk1972
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vgiannotti
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Iscritto il: 10/01/2015, 21:43

Anzi se un ingegnere o un architetto risultano iscritti all'Albo mi preoccuperei di verificare la loro compatibilità con l'impiego pubblico e se titolari di partita IVA, in quanto anche se a part time non superiore al 50% è necessario verificare ed autorizzare ex ante le possibili attività considerato che sono ammissibili esclusivamente quelle effettuate con i privati stante il divieto assoluto (ancora vigente) di non poter svolgere attività libero professionale con altre PA. Nel caso invece di iscrizione ad albo e titolare di partita IVA e non part time l'incompatibilità è causa di decadenza dall'impiego.
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