Entro il 15 giugno, gli Enti hanno facoltà di richiedere o cedere spazi finanziari ai fini del Patto di stabilità orizzontale nazionale (tramite il modello per l’acquisizione dei dati reso disponibile online). Gli Enti interessati da tale operazione sono:
- Enti che prevedono di conseguire nel 2015 ulteriori spazi finanziari rispetto a quelli necessari per centrare l'obiettivo e intendono mettere a disposizione tali spazi in eccesso in modo da ottenere, per gli anni 2016 e 2017, una riduzione dell’obiettivo pari all’importo ora ceduto;
- Enti che hanno bisogno di ulteriori spazi finanziari per sostenere pagamenti di residui passivi di parte capitale (questi Enti, però, per gli anni 2016 e 2017 vedranno aumentato il loro obiettivo di un importo pari agli spazi finanziari ricevuti nel 2015).
Sulla base dei dati ricevuti via web, entro il 10 luglio la Ragioneria generale dello Stato procederà al ricalcolo degli obiettivi per il triennio 2015-2016-2017. Infine, è importante ricordare che, al fine di vedere riconosciuti i benefici ottenuti, gli Enti che ricevono spazi finanziari devono attestare, tramite la certificazione finale 2015, di aver utilizzato i maggiori spazi finanziari esclusivamente per sostenere i pagamenti di residui passivi di parte capitale. In caso contrario, i benefici ricevuti non saranno riconosciuti, mentre resteranno validi i peggioramenti degli obiettivi per i due anni successivi.
Fonte: Studio Sigaudo
Patto di stabilità orizzontale 2015: domande e offerte
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Paolo Gros
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no perche' non sono somme a residui ma in competenza
Ho inviato il quesito a "pattostab@tesoro.it e la risposta è stata questa:
"In merito al quesito posto, si rappresenta che gli spazi finanziari richiesti e acquisiti con il patto orizzontale nazionale sono utilizzati per pagamenti di residui passivi di parte capitale come risultano dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato all’1/1/2015."
"In merito al quesito posto, si rappresenta che gli spazi finanziari richiesti e acquisiti con il patto orizzontale nazionale sono utilizzati per pagamenti di residui passivi di parte capitale come risultano dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato all’1/1/2015."
da cui secondo la risposta di patto stab solo "pagamenti a residui"..bella fragatura..come avevo già sospettato..
http://tuttopa.it/viewtopic.php?f=6&t=3693
"...un dubbio, forse soon un po fuso, ma se io ho una spesa in conto capitale reimputata nel 2015 per esigibilità tale spesa non è piu un residuo passivo...da cui..."
".....da cui te la prendi nel fracco...........non vorrai mica che il legislatore con i suoi tecnici prevedesse anche questa....armonizzazione...
colleghi credetemi e' tutto un pieno marasma e confusione in cui nessuno si rende piu' conto di cio' che accade e si scrivono norm su norme su norme e ...non cambia mai nullaPaolo Gros...""ì
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"...un dubbio, forse soon un po fuso, ma se io ho una spesa in conto capitale reimputata nel 2015 per esigibilità tale spesa non è piu un residuo passivo...da cui..."
".....da cui te la prendi nel fracco...........non vorrai mica che il legislatore con i suoi tecnici prevedesse anche questa....armonizzazione...
colleghi credetemi e' tutto un pieno marasma e confusione in cui nessuno si rende piu' conto di cio' che accade e si scrivono norm su norme su norme e ...non cambia mai nullaPaolo Gros...""ì
Io sono andata a guardare la norma citata e il decreto ministeriale, entrambi parlano di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013, al che mi sono immediatamente fermata, vista anche la sanzione prevista. Infatti se non si è poi in grado di certificare che i pagamenti sono stati fatti per quella tipologia non ti riconoscono il vantaggio, ma ti trattengono lo stesso gli spazi negli anni successivi.
Anche nel dubbio che si trattasse sempre di debiti erti, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 non sono stata disposta a rischiare.
Anche nel dubbio che si trattasse sempre di debiti erti, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 non sono stata disposta a rischiare.
Evidentemente la norma che regola il cosiddetto patto di stabilità nazionale orizzontale (articolo 4-ter del D.L. 16/2012) non tiene conto degli effetti dell'armonizzazione contabile, perciò la sua applicabilità sarà minima.
Dal tenore del comma 6 della norma citata mi sembrerebbe che si faccia riferimento a tutti i pagamenti a residuo passivo di parte capitale dell'anno, anche quelli già fino a ora pagati.
Non trovo invece alcun riferimento alla data del 31.12.2013....
Dal tenore del comma 6 della norma citata mi sembrerebbe che si faccia riferimento a tutti i pagamenti a residuo passivo di parte capitale dell'anno, anche quelli già fino a ora pagati.
Non trovo invece alcun riferimento alla data del 31.12.2013....
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Paolo Gros
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Evidentemente la norma che regola il cosiddetto patto di stabilità nazionale orizzontale (articolo 4-ter del D.L. 16/2012) non tiene conto degli effetti dell'armonizzazione contabile, perciò la sua applicabilità sarà minima.
Evidentemente la norma che regola il cosiddetto patto di stabilità nazionale orizzontale (articolo 4-ter del D.L. 16/2012) non tiene conto degli effetti dell'armonizzazione contabile, perciò la sua applicabilità sarà minima.

