corsi di formazione - enti <10.000 abitanti
Buongiorno, per partecipare ad un corso di formazione dal 01.01.2015 dobbiamo passare attraverso la piattaforma elettronica regionale? l'Anusca non compare tra i fornitori...Nel Mepa non compare il metaprodotto... la centrale unica di committenza non è ancora partita...
- lucio guerra
- Messaggi: 6864
- Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
- Località: Fratte Rosa
- Contatta:
ciò premesso, allo stato attuale ....si sta senza corsi ...
-
Paolo Gros
- Messaggi: 8889
- Iscritto il: 02/01/2015, 8:57
ahime'...si sta senza corsi
-
eco-nomo73
- Messaggi: 48
- Iscritto il: 15/01/2015, 9:31
oppure rientri tra i comuni colpiti dal sisma e la cuc, x ora, non ti riguarda
alcuni per i corsi passano per economato.
Alcuni forniotri invece si soon iscritti a sintel
avcp 2011 dice che il cig non è dovuto
http://www.anticorruzione.it/portal/pub ... to?ca=4695
3.9 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice
Parimenti, devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell’allegato II B a cui, come è noto, si applicano, solo alcune disposizioni del Codice. A titolo esemplificativo, si osserva che l’acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi, rientrante nell’allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l’assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità. Il rapporto tra l’operatore economico che organizza i corsi formativi ed i docenti esterni coinvolti, a seguito di contratti d’opera per prestazioni occasionali, invece, è assimilabile all’ipotesi prevista dall’art. 3, comma 2 della legge n. 136/2010: ne discende che i trasferimenti di denaro conseguenti possono essere esentati dall’indicazione del CIG e del CUP, ferma restando l’osservanza delle altre disposizioni.
Alcuni forniotri invece si soon iscritti a sintel
avcp 2011 dice che il cig non è dovuto
http://www.anticorruzione.it/portal/pub ... to?ca=4695
3.9 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice
Parimenti, devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell’allegato II B a cui, come è noto, si applicano, solo alcune disposizioni del Codice. A titolo esemplificativo, si osserva che l’acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi, rientrante nell’allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l’assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità. Il rapporto tra l’operatore economico che organizza i corsi formativi ed i docenti esterni coinvolti, a seguito di contratti d’opera per prestazioni occasionali, invece, è assimilabile all’ipotesi prevista dall’art. 3, comma 2 della legge n. 136/2010: ne discende che i trasferimenti di denaro conseguenti possono essere esentati dall’indicazione del CIG e del CUP, ferma restando l’osservanza delle altre disposizioni.

