Un nostro dipendente fruisce dei permessi per allattamento di cui agli artt. 39 e ss. del D.Lgs.n.151/2001, in uscita 1 ora prima dell'orario normale (venerdì il orario sarebbe 5 ore e mezza - fa 4 ore e mezza). Domani venerdì deve partecipare ad un corso che durerà dalle 09.30 fino alle 17.00 con pausa pranzo dalle 13 alle 14. Ha chiesto 5 ore di straordinario pagato.
Chiedo:
1) E' compatibile lo straordinario con i permessi di allattamento ?
2) La partecipazione ad un corso di formazione oltre il normale orario di servizio può dare luogo a ore da recuperare o possono essere straordinari pagati ?
3) Gli straordinari non devono essere considerate come esigenze straordinarie non programmabili art. 32 ?
Ilaria
Permessi allattamento e straordinario
No, non sono compatibili: il permesso per allattamento consente di lavorare "fino a" 1 ora in meno al giorno (oppure 2 ore in meno al giorno nel caso di ore di lavoro pari o superiori a 6), a copertura del tempo non lavorato.
Se l'orario standard è h 5.30 e in quel giorno la dipendente lavora 9.30-13.00 e 14.00-17.00 (tot. h 6.30), ha diritto a 1 ora di straordinario (da pagare o recuperare), oltre all'eventuale "tempo-viaggio" se il corso è fuori sede (c.d. trasferta).
Il permesso per allattamento (che in realtà adesso si chiama "riposo giornaliero per il genitore") può essere usufruito alternativamente dal padre (art. 40 del D.lgs. 151/2001), nel caso in cui la madre non se ne avvalga.
Se l'orario standard è h 5.30 e in quel giorno la dipendente lavora 9.30-13.00 e 14.00-17.00 (tot. h 6.30), ha diritto a 1 ora di straordinario (da pagare o recuperare), oltre all'eventuale "tempo-viaggio" se il corso è fuori sede (c.d. trasferta).
Il permesso per allattamento (che in realtà adesso si chiama "riposo giornaliero per il genitore") può essere usufruito alternativamente dal padre (art. 40 del D.lgs. 151/2001), nel caso in cui la madre non se ne avvalga.

