Legge 1/2026 - Assicurazione obbligatoria

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trombetta
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Iscritto il: 03/01/2015, 10:14

Salve,
come vi state regolando in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità erariale da colpa grave, di cui all'art.1, c.1, L. 1/2026?
Schiaffino
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Iscritto il: 28/04/2021, 17:24

l'obbligo è stato posticipato al 01/01/2027, personalmente avevo già polizza.
GIORGIO MARENCO
Messaggi: 666
Iscritto il: 05/01/2015, 10:01

Condivido di seguito un articolo riassuntivo sull'argomento.

OBBLIGO ASSICURATIVO DIPENDENTI, REBUS PERIMETRO APPLICATIVO E RAPPORTO DI SERVIZIO
06/05/2026

Numerosi i nodi applicativi sull’obbligo assicurativo introdotto dalla legge 1/2026 di riordino della disciplina della responsabilità erariale, da sciogliere nel corso dell’anno in vista dell’applicazione dal 2027, sulla base del rinvio disposto dal decreto Milleproroghe.
Non si tratta – a ben vedere – di una novità assoluta, dal momento che uno specifico obbligo assicurativo era già previsto dalla legge 24/2017 in ambito sanitario in relazione proprio alla colpa grave, ma che richiede la definizione di un quadro attuativo puntuale a beneficio del “sistema”.

Un primo problema concerne il perimetro applicativo e l’interpretazione del concetto di “gestione” di risorse pubbliche, che potrebbe essere inteso in senso limitativo.
La questione è, in altri termini, legata all’individuazione del concetto di “rapporto di servizio” e all’eventuale riconoscimento (con un’accezione molto ampia) di una corrispondenza tra obbligo assicurativo e giurisdizione della Corte dei conti.

Come è stato osservato (Corte dei conti Emilia Romagna – Relazione del Procuratore all’Inaugurazione dell’Anno giudiziario 2026) «appare ardua anche la definizione di “gestione di risorse pubbliche”, che impone di individuare i soggetti che, benché siano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, non hanno l’incarico di “gestire” risorse, ad esempio gli insegnanti, gli assistenti, i segretari comunali che non abbiano anche la preposizione ad un servizio».

È’ del tutto evidente, infatti, che non tutti coloro che sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti sono di per sé investiti della “gestione” di risorse ai fini dell’assolvimento dell’obbligo assicurativo, anche nella prospettiva di evitare oneri ingiustificati a carico dei dipendenti interessati.

Sarebbero poi da chiarire o definire, magari con provvedimenti attuativi, i contenuti della copertura assicurativa e quindi i requisiti minimi di polizza. Ciò sia per garantire un’applicazione uniforme tra le diverse situazioni sia per evitare possibili eccezioni all’operatività delle singole polizze, tenuto conto che – a oggi – non è neppure previsto un “obbligo a contrarre” in capo alle diverse compagnie di assicurazione.

Da individuare meglio è anche il raccordo tra l’obbligo assicurativo ed il danno risarcibile, tenuto conto dell’esercizio del potere riduttivo ope legis sulla base della scelta della legge 1/2026, che ha previsto la riduzione al 30% ovvero al doppio della retribuzione lorda annuale percepita. Tale profilo è rilevante anche rispetto alla quantificazione dei premi che devono essere corrisposti dai dipendenti, al fine di soddisfare l’obbligo normativo introdotto.
Su due punti non paiono esserci al momento dubbi.
- da una parte, le “tempistiche”, in quanto la stipulazione deve avvenire “prima dell’assunzione dell’incarico” e,
- dall’altra parte, l’incidenza dell’onere sul dipendente, anche in forza di quanto stabilito dalla legge 244/2007.
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