Sottopongo seguente caso:
Abitazione principale in compropriatà fra coniugi in regime comunione legale, in cui risiede e dimora solo il marito, mentre la moglie risiede e dimora per lavoro all'estero. Il comune pretende pagamento 50% IMU da parte della moglie. Riterrei, alla luce della Sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale, che nulla sia dovuto, anche con effetto retroattivo.
IMU RESIDENZA E DIMORA SOLO CONIUGE COMPROPRIETARIO
Buongiorno,
la sentenza richiamata permette a due coniugi di avere distinte residenze e dimore abituali, permettendo quindi una "scissione" del nucleo familiare e, stanti i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale, due distinte abitazioni principali.
Nel caso in oggetto la contribuente, proprietaria al 50% dell'immobile ma non ivi residente anagraficamente, rimane soggetto passivo all'imposta, pertanto il versamento IMU è dovuto.
Cordiali saluti
la sentenza richiamata permette a due coniugi di avere distinte residenze e dimore abituali, permettendo quindi una "scissione" del nucleo familiare e, stanti i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale, due distinte abitazioni principali.
Nel caso in oggetto la contribuente, proprietaria al 50% dell'immobile ma non ivi residente anagraficamente, rimane soggetto passivo all'imposta, pertanto il versamento IMU è dovuto.
Cordiali saluti
L'abitazione principale fu acquistata in regime di comunione legale, già residenza e dimora della famiglia, ora è in possesso del marito avendone l'uso al 100%. La suddetta sentenza, se non erro, prevede l'esenzione per due distinte abitazioni principali in casi del genere.
Se la moglie risiede all'estero non può beneficiare dell'esenzione del suo 50% su quell'abitazione. La sentenza sancisce la possibilità, sempre con i medesimi requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale, di avere due abitazioni principali da parte dei coniugi proprietari di due abitazioni diverse (svincolandoli dalla definizione di nucleo familiare), non stabilisce che se il coniuge risiede altrove comunque non paga l'immobile dove non ha più residenza e dimora. Inoltre il fatto che l'utilizzo sia esercitato solo dal marito non elimina il diritto reale di proprietà della moglie (per il suo 50%)
Buon pomeriggio.
Non vorrei sbagliarmi:
"La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 ha eliminato la preclusione all’esenzione IMU per i coniugi con residenze in Comuni diversi; dunque, per la porzione di proprietà in cui risiede e dimora stabilmente il marito, l’abitazione si qualifica come “prima casa” della stessa e, in virtù dell’unitarietà funzionale dell’immobile, l’esenzione IMU trova applicazione per l’intera unità immobiliare – anche sulla quota spettante alla moglie. Per tali ragioni la moglie non è tenuta a versare l’IMU sul restante 50% e l’esenzione si estende, anche con effetto retroattivo, secondo l’interpretazione costituzionale, anche al comproprietario coniugato che risieda in altro comune."
Non vorrei sbagliarmi:
"La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 ha eliminato la preclusione all’esenzione IMU per i coniugi con residenze in Comuni diversi; dunque, per la porzione di proprietà in cui risiede e dimora stabilmente il marito, l’abitazione si qualifica come “prima casa” della stessa e, in virtù dell’unitarietà funzionale dell’immobile, l’esenzione IMU trova applicazione per l’intera unità immobiliare – anche sulla quota spettante alla moglie. Per tali ragioni la moglie non è tenuta a versare l’IMU sul restante 50% e l’esenzione si estende, anche con effetto retroattivo, secondo l’interpretazione costituzionale, anche al comproprietario coniugato che risieda in altro comune."

