Esenzione IMU/riduzione TARI per residenti all’estero

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DOM
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Iscritto il: 03/02/2015, 16:04

Buongiorno, in merito a questa nuova norma approvata a dicembre volevo fare un riepilogo con voi per capire se mi sfugge qualcosa:

1) Riguarda esclusivamente i comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
2) Riguarda solo un immobile posseduto da chi risiede all’estero.
3) L’immobile in questione inoltre non deve essere affittato e né concesso in comodato d’uso.
4) L'abitazione, deve trovarsi nel Comune dove il proprietario iscritto all'AIRE, ha risieduto prima di trasferirsi.
5) Il proprietario deve aver risieduto in Italia per almeno 5 anni prima dell’espatrio.
6) Per le case con rendita fino a 200 euro l’Imu sarà completamente azzerata. Per quelle con rendita tra 201 e
300 euro l’imposta sarà ridotta al 40 per cento. Mentre per le rendite tra 301 e 500 euro la riduzione sarà del
67 per cento. Allo stesso tempo, la Tari e la tariffa rifiuti saranno ridotte del 50%, con possibilità per i Comuni di
mantenere la riduzione dei due terzi.

In più avevo un dubbio per l'IMU, i contribuenti che godevano della riduzione al 50% in quanto titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia in automatico accederanno alla riduzione/esenzione che spetta a seconda della rendita?

Grazie mille
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lucio guerra
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è ancora in prima lettura al senato

https://www.senato.it/leggi-e-documenti ... &did=59762

Modifica all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di applicazione dell’imposta municipale propria nonché della tassa e della tariffa sui rifiuti nei riguardi delle persone fisiche trasferite all’estero

DISEGNO DI LEGGE Art. 1.

1. Il comma 48 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dai seguenti:

« 48. A decorrere dall’anno 2026, nei riguardi delle persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, che si sono trasferite all’estero e che, nel periodo precedente al trasferimento, hanno risieduto in Italia per almeno cinque anni, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica nella misura prevista dal comma 48-bis del presente articolo. Il beneficio di cui al primo periodo è concesso per una sola unità immobiliare, a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta a titolo di proprietà, a condizione che la stessa unità immobiliare sia ubicata nel comune di ultima residenza e che tale comune abbia una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

48-bis. Nei casi di cui al comma 48:

a) ove la rendita catastale dell’immobile non sia superiore a 200 euro, l’imposta municipale propria non è dovuta; b) ove la rendita catastale dell’immobile sia compresa tra 201 e 300 euro, l’imposta municipale propria è applicata nella misura del 40 per cento;
c) ove la rendita catastale dell’immobile sia compresa tra 301 e 500 euro, l’imposta municipale propria è applicata nella misura del 67 per cento. 48-ter.

Nei casi di cui al comma 48-bis, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta della metà ».

2. Agli oneri derivanti dai commi 48 e 48-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come, rispettivamente, sostituito e introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati in 11.991.570 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 49, della medesima legge n. 178 del 2020. Al ristoro delle minori entrate nei riguardi dei comuni si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento.
lucio guerra
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