3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
Invito al contraddittorio e decadenza annualità
Secondo voi, in base a come è scritta la normativa, fino a quando si possono notificare gli inviti al contraddittorio per non perdere l'annualità 2020? francamente c'ho capito poco
Ultima modifica di Unborn il 27/10/2025, 16:04, modificato 1 volta in totale.
- lucio guerra
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esempio
se notifico l’invito al contraddittorio il 30 novembre 2025 i 60 gg scadono il 29 gennaio 2026 (oltre 31-12-2025 termine di decadenza del 2020) - quindi il termine di decadenza del 2020 sarà posticipato di 120 giorni dal 29 gennaio 2026
almeno così la intendo
se notifico l’invito al contraddittorio il 30 novembre 2025 i 60 gg scadono il 29 gennaio 2026 (oltre 31-12-2025 termine di decadenza del 2020) - quindi il termine di decadenza del 2020 sarà posticipato di 120 giorni dal 29 gennaio 2026
almeno così la intendo
ciao Lucio, si quello mi è chiaro e si riferisce al primo caso, questolucio guerra ha scritto:esempio
se notifico l’invito al contraddittorio il 30 novembre 2025 i 60 gg scadono il 29 gennaio 2026 (oltre 31-12-2025 termine di decadenza del 2020) - quindi il termine di decadenza del 2020 sarà posticipato di 120 giorni dal 29 gennaio 2026
almeno così la intendo
è il secondo che mi sfuggeSe la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto
ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni
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è questo
- scadenza del termine assegnato 29/01/2026
- decadenza anno 2020 31/12/2025
quindi tra i 2 termini ci sono meno di 120 gg
allora il termine di decadenza del 2020 sarà posticipato di 120 giorni dal 29 gennaio 2026 (29/01 + 120 gg)
- scadenza del termine assegnato 29/01/2026
- decadenza anno 2020 31/12/2025
quindi tra i 2 termini ci sono meno di 120 gg
allora il termine di decadenza del 2020 sarà posticipato di 120 giorni dal 29 gennaio 2026 (29/01 + 120 gg)
se c'è l'omessa denuncia si.anna67 ha scritto:Scusate. Ma il 2020 non dovrebbe scadere nel 2026 visto che si tratta di accertamenti per omessa o infedele denuncia?
Anche se faccio presente che recentemente è uscita la Cassazione n.26921 del 07 Ottobre che potrebbe aprire scenari diversi in quanto viene stabilito che il contribuente non è obbligato alla presentazione della denuncia per area edificabile in quanto l'ente ne è già conoscenza.
I Giudici hanno frainteso, a mio avviso ma non solo mio, la motivazione che sta alla base della denuncia. E' ovvio che il Comune ne è a conoscenza, tant'è che nel caso di variazione da terreno agricolo ad area è lo stesso Ente obbligato a comunicarlo al contribuente. La denuncia serve a comunicare all'Ente il valore sul quale versare l'imposta. Detto ciò, se la giurisprudenza consolida tale linea, di fatto si preclude un' annualità per omessa denuncia.

