ULTERIORE PROROGA TERMINI DI NOTIFICA
BUONASERA, VOLEVO UN CHIARIMENTO SUI TERMINI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO IMU,VI RIPORTO LA VERSIONE INTERA DI QUANTO HO LETTO "L'APPLICAZIONE DEL PERIODO DI SOPSPENSIONE (8 marzo-31 maggio 2020,ovvero 85 giorni )DEI TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE RELATIVI DI ACCERTAMENTO FISCALI, INIZIALMENTE PREVISTA DALL' ART.67 DEL D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), PUO' RITENERSI ORMAI SUPERATA IN QUANTO DETTO PERIODO E' ORA RICOMPRESO NEL PIU' AMPIO ARCO TEMPORALE IN CUI OPERA LA PROROGA DEI TERMINI DISCIPLINATADALL'ART.157 DEL D.L. 34/2020 (c,d. decreto Rilancio) e ss.mm.ii., OVE E' STATO PREVISTO CHE PER GLI ATTI EMESSI ENTRO IL 30 DICEMBRE 2020, LA NOTIFICA POTRA' AVVENIRE FINO AL 28 FEBBRAIO 2022." IN QUESTA ULTERIORE PROROGA RITENETE CHE SONO COMPRESI ANCHE GLI ATTI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU SI POSSONO NOTIFICARE FINO AL 2022 ? GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE.
- lucio guerra
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La notifica degli avvisi di accertamento Imu non è mai stata sospesa
Questo significa che gli atti di accertamento esecutivi 2015 emessi entro il 31.12.2020 non potevano essere nemmeno notificati, secondo la prima proroga DALL' ART.67 DEL D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) , entro il 26.03.2021 e di conseguenza entro il 28.02.2022 ??
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
La sospensione dell'art. 67 D.L. 18/2020 è valida per noi enti locali, quindi: sì gli atti di accertamento esecutivi 2015 potevano essere notificati entro il 26.03.2021
Il 157 del D.L. 34/2020 non si applica per gli enti locali (comma 7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.) per cui le date e proroghe di questo articolo non devi proprio considerarle.
Il 157 del D.L. 34/2020 non si applica per gli enti locali (comma 7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.) per cui le date e proroghe di questo articolo non devi proprio considerarle.

