Permessi visite figli
Nel comparto Funzioni Locali non ci sono permessi specificamente previsti per assenze di questo tipo. In questi casi si possono utilizzare i congedi parentali frazionati, oppure si può chiedere di assentarsi fruendo dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari ai sensi dell'art. 32 del CCNL 21.05.2018 (la concessione di questi ultimi permessi non rappresenta però un diritto soggettivo del dipendente).
In realtà basta leggere la norma che ti ho citato:
1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:(4)
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Vedi anche i commi successivi.
Comunque trovi il vademecum dell'INPS alla pagina:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/de ... mdir=46130
1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:(4)
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Vedi anche i commi successivi.
Comunque trovi il vademecum dell'INPS alla pagina:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/de ... mdir=46130

