bdap enti delibera no consolidato

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mannie
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Iscritto il: 08/01/2015, 16:19

anche gli enti che hanno deliberato non predisposizione bilancio consolidato devono inviare a bdap la delibera
per cortesia mi ricordate il percorso?
grazie :oops:
RMonti
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Iscritto il: 09/01/2015, 17:35

Dalla home page del portale BDAP seleziona APPLICAZIONI (in alto sulla barra orizzontale), poi BILANCI ARMONIZZATI e nella pagina successiva ancora BILANCI ARMONIZZATI quindi dal menu a tendina seleziona TRASMISSIONE DOCUMENTI ALLEGATI, poi, sempre dal menu a tendina (a destra), seleziona FASE CONSOLIDATO.
mannie
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Iscritto il: 08/01/2015, 16:19

come sempre grazie per l'aiuto
buon lavoro :oops:
BALU05
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Iscritto il: 07/01/2015, 14:01

SCUSATE MA GLI ENTI SOTTO I 5 MILA ABITANTI NON DEVONO FARE NESSUNA DELIBERA GIUSTO
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AsproMonte
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Iscritto il: 16/02/2018, 17:02

E di conseguenza non devono mandare un bel niente al BDAP :twisted:
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
PINCOPALLO
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Iscritto il: 29/12/2014, 19:20

BALU05 ha scritto:SCUSATE MA GLI ENTI SOTTO I 5 MILA ABITANTI NON DEVONO FARE NESSUNA DELIBERA GIUSTO
Non la pensa così la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che, nelle linee guida approvate con deliberazione n. 18 del 22 luglio 2019, così si esprime:

“” il legislatore, dopo aver accordato agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il beneficio della gradualità d’applicazione delle norme sul consolidato, con l’attuale formulazione dell’art. 233-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ha stabilito, con norma a regime, che i suddetti enti dal 1° gennaio 2019 «possono non predisporre il bilancio consolidato» (cfr. art. 1, co. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145). È stata, così, significativamente ridimensionata la platea degli enti originariamente interessati alla redazione del bilancio consolidato come individuati dall’art. 11, co. 1, d.lgs. n. 118/2011.
Si aggiunge, da ultimo, la facoltà per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell’art. 232, co. 2, TUEL (come modificato dall’art. 15-quater del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla l. 28 giugno 2019, n. 58). Il legislatore, infatti, prevede che i suddetti Comuni «possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2019»
A fronte della facoltatività dei predetti adempimenti, è onere degli Enti formalizzare la scelta con apposita deliberazione. Tale necessità può ricavarsi dalle richiamate finalità che la legge riconnette alla redazione del bilancio consolidato e alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale: sotto questo profilo, la diversa scelta dell’Ente deve essere supportata da adeguata motivazione nella quale si evidenzi come, nel caso concreto, gli elementi informativi offerti dalla contabilità finanziaria assolvano compiutamente alle anzidette finalità.””.
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