variazione peg

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angelo sessa
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Iscritto il: 06/01/2015, 21:12

La norma (tuel) prevede che le variazioni di peg possano essere eseguite entro il 15/12 di ciascuna anno.
Se non è disciplinato nel reg. di contabilità le variazioni di peg conseguenti alle variazioni di bilancio , oltre a quello su riportato, soggiacciono a qualche altro vincolo ??


grazie
RMonti
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Iscritto il: 09/01/2015, 17:35

Art. 175, comma 9

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.
angelo sessa
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Iscritto il: 06/01/2015, 21:12

Quindi per una variazione di bilancio deliberata il 31.07, la conseguente variazione di peg può essere deliberata teoricamente anche il 31.10?
RMonti
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Iscritto il: 09/01/2015, 17:35

Il termine del 15.12 si riferisce a variazioni di PEG che non sono conseguenti a variazioni di bilancio.

In caso di variazioni il termine per adeguare il PEG è il 31.12.
angelo sessa
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Iscritto il: 06/01/2015, 21:12

CHIARISSIMO E GRAZIE.
Io comunque facevo riferimenti ad eventuali termini dalla variazione di bilancio.
che non vi sono ( ossia 31.12)

grazie
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