La norma (tuel) prevede che le variazioni di peg possano essere eseguite entro il 15/12 di ciascuna anno.
Se non è disciplinato nel reg. di contabilità le variazioni di peg conseguenti alle variazioni di bilancio , oltre a quello su riportato, soggiacciono a qualche altro vincolo ??
grazie
variazione peg
Art. 175, comma 9
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.
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angelo sessa
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Quindi per una variazione di bilancio deliberata il 31.07, la conseguente variazione di peg può essere deliberata teoricamente anche il 31.10?
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angelo sessa
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- Iscritto il: 06/01/2015, 21:12
CHIARISSIMO E GRAZIE.
Io comunque facevo riferimenti ad eventuali termini dalla variazione di bilancio.
che non vi sono ( ossia 31.12)
grazie
Io comunque facevo riferimenti ad eventuali termini dalla variazione di bilancio.
che non vi sono ( ossia 31.12)
grazie

