Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
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gerardo1970
- Messaggi: 56
- Iscritto il: 13/01/2015, 10:23
Volevo sapere in caso di sospensione cautelare il dipendente ha diritto alla corresponsione di metà tredicesima?
Non matura la tredicesima (qui a Palermo a dicembre viene erogato l'assegno alimentare uguale agli altri mesi)
In ogni caso qui lo spiega :
https://www.aranagenzia.it/orientamenti ... ativi.html
In ogni caso qui lo spiega :
https://www.aranagenzia.it/orientamenti ... ativi.html
La sospensione cautelare è stata disposta in corso di procedimento di procedimento disciplinare o in caso di procedimento penale? Il trattamento è diveso vedi artt. 60 e 61 CCNL 2016/2018
Se, come suppongo, si tratta di sospensione cautelare in caso di procedimento penale senza retribuzione per tutto il periodo di sospensione, è prevista l’erogazione di una indennità pari al 50% dello stipendio, la retribuzione di anzianità e gli assegni per il nucleo familiare (art. 61 comma 7).
ARAN orientamenti-applicativi ral_1546
La retribuzione cui far riferimento è la retribuzione base mensile di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006, (oltre alla RIA e all'ANF), con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato.
l'indennità non ha natura retributiva, ma assistenziale, e pertanto durante il periodo di sospensione il dipendente non matura la 13^ mensilità.
Pareri opposti sulle ritenute previdenziali:
Consiglio di Stato a. plen., 26/10/1988, n. 9: "L'assegno alimentare contemplato dall'art. 82 t.u. n. 3/57 in favore del dipendente statale sospeso dall'impiego è credito di valuta e non ha natura retributiva in quanto non sorge a fronte di una prestazione lavorativa".
Consiglio di Stato, sez. IV, 24/1/1990, n. 37, l'assegno alimentare corrisposto, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 10/1/1957 n. 3 all'impiegato sospeso in via cautelare dal servizio, non ha natura retributiva e non è, pertanto, assoggettabile a ritenute previdenziali.
Di parere opposto
Ministero dell’economia e delle finanze (circ 326/E del 23/12/1997), afferma che ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) l’assegno alimentare, corrisposto ai dipendenti sospesi in via cautelare dal servizio e per i quali pende giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, costituisce reddito di lavoro dipendente e, come tale, è assoggettato alla relativa tassazione.
INPS Messaggio n. 2161 del 26/5/2018 e circolare n. 6/2014 In sintesi, per i dipendenti civili iscritti alla Gestione pubblica i periodi di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso non possono essere considerati utili ai fini pensionistici, ancorché sussista l’obbligo di versare i relativi contributi, al pari degli altri periodi di
sospensione facoltativa o obbligatoria. I periodi di sospensione cautelare non sono utili neppure ai fini previdenziali per le medesime ragioni esposte al precedente paragrafo 2, con riferimento al TFS ed al TFR.
Se, come suppongo, si tratta di sospensione cautelare in caso di procedimento penale senza retribuzione per tutto il periodo di sospensione, è prevista l’erogazione di una indennità pari al 50% dello stipendio, la retribuzione di anzianità e gli assegni per il nucleo familiare (art. 61 comma 7).
ARAN orientamenti-applicativi ral_1546
La retribuzione cui far riferimento è la retribuzione base mensile di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006, (oltre alla RIA e all'ANF), con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato.
l'indennità non ha natura retributiva, ma assistenziale, e pertanto durante il periodo di sospensione il dipendente non matura la 13^ mensilità.
Pareri opposti sulle ritenute previdenziali:
Consiglio di Stato a. plen., 26/10/1988, n. 9: "L'assegno alimentare contemplato dall'art. 82 t.u. n. 3/57 in favore del dipendente statale sospeso dall'impiego è credito di valuta e non ha natura retributiva in quanto non sorge a fronte di una prestazione lavorativa".
Consiglio di Stato, sez. IV, 24/1/1990, n. 37, l'assegno alimentare corrisposto, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 10/1/1957 n. 3 all'impiegato sospeso in via cautelare dal servizio, non ha natura retributiva e non è, pertanto, assoggettabile a ritenute previdenziali.
Di parere opposto
Ministero dell’economia e delle finanze (circ 326/E del 23/12/1997), afferma che ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) l’assegno alimentare, corrisposto ai dipendenti sospesi in via cautelare dal servizio e per i quali pende giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, costituisce reddito di lavoro dipendente e, come tale, è assoggettato alla relativa tassazione.
INPS Messaggio n. 2161 del 26/5/2018 e circolare n. 6/2014 In sintesi, per i dipendenti civili iscritti alla Gestione pubblica i periodi di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso non possono essere considerati utili ai fini pensionistici, ancorché sussista l’obbligo di versare i relativi contributi, al pari degli altri periodi di
sospensione facoltativa o obbligatoria. I periodi di sospensione cautelare non sono utili neppure ai fini previdenziali per le medesime ragioni esposte al precedente paragrafo 2, con riferimento al TFS ed al TFR.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 

