trattamento economico
A seguito di trasferimento, nel 2014, per mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001, in un ente locale il dipendente ha conservato il maggior trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza attraverso un assegno ad personam. Si chiede se tale assegno, con l’applicazione del nuovo CCNL 21.5.2018, deve essere riassorbito per la parte degli aumenti previsti?
- lucio guerra
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spostato quesito su altra sezione
- AsproMonte
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Se hai risposto direi che l'hai trovato 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!

