Buongiorno,
propongo questo caso... ho provato a cercare nei post ma non ho trovato un caso simile.
Un contribuente possiede due immobili nello stesso comune:
1-abitazione principale in piena proprietà
2-immobile a disposizione in usufrutto.
Nell'immobile 2 vive la figlia, che è anche nuda proprietaria.
Il comune concede un'aliquota agevolata per uso gratuito (indipendentemente dalla registrazione) a parenti in linea retta.
Io ritengo che sia possibile che l'usufruttuario conceda in uso gratuito al nudo proprietario e, nel caso citato, possa godere dell'aliquota agevolata... che ne dite? C'è qualche limitazione per il fatto che il comodatario è anche nudo proprietario?
Grazie
Uso gratuito a nudo proprietario
- lucio guerra
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non ci sono limitazioni
la cosa a mio avviso quantomeno discutibile è prevedere agevolazioni per forme di comodato diverse dalla legge nazionale ... ma questo è un parere personale
la cosa a mio avviso quantomeno discutibile è prevedere agevolazioni per forme di comodato diverse dalla legge nazionale ... ma questo è un parere personale
- AsproMonte
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Sicuramente a partire dal 2016 vale solo il comodato d'uso gratuito registrato, per gli anni precedenti i regolamenti comunali potevano in teoria prevedere casistiche diverse 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
non è così. Se antecedentemente al 2016 i comuni avevano previsto con regolamento un'aliquota agevolata per l'uso gratuito, questa permane in virtù del fatto che i comuni non potevano aumentarle per il blocco stabilito dalle leggi di bilancio susseguitesi. Se poi il proprietario ha anche i requisisti previsti per l'ulteriore riduzione del 50% ed il contratto viene registrato, questa va applicata su tale aliquota.AsproMonte ha scritto:Sicuramente a partire dal 2016 vale solo il comodato d'uso gratuito registrato, per gli anni precedenti i regolamenti comunali potevano in teoria prevedere casistiche diverse
- lucio guerra
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mi permetto di obiettare ... parere personale..
ritengo che....a far data dal 1 gennaio 2016 sia quantomeno discutibile la previsione di forme di comodato differenti dalla previsione normativa nazionale (articolo 13, comma 3 lettera “0a” DL N.201/2011), potendosi ritenere quale violazione dei limiti imposti dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, vale a dire “l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili”.
.. in merito al blocco di aliquote .. il comune lascia inalterata l'aliquota nel rispetto del blocco di legge ... ma è una apposita disposizione normativa che cambia la modalità applicativa
ritengo che....a far data dal 1 gennaio 2016 sia quantomeno discutibile la previsione di forme di comodato differenti dalla previsione normativa nazionale (articolo 13, comma 3 lettera “0a” DL N.201/2011), potendosi ritenere quale violazione dei limiti imposti dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, vale a dire “l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili”.
.. in merito al blocco di aliquote .. il comune lascia inalterata l'aliquota nel rispetto del blocco di legge ... ma è una apposita disposizione normativa che cambia la modalità applicativa
- AsproMonte
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Concordo con l'interpretazione di Lucio ... anche perché la norma di legge ha valore superiore alla norma di regolamento (per di più) comunale 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
La norma prevede una riduzione del 50% per "unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale" . Quindi non vi è alcuna nuova introduzione e/o violazione da parte del regolamento comunale rispetto alla norma nazionale in merito ai comodati di quel tipo. Se il primo già prevedeva un'aliquota agevolata per questo comodato. semplicemente la riduzione verrà applicata, qualora vi siano i requisiti, sull'aliquota agevolata deliberata dal comune, proprio per il blocco imposto. Diverso se il regolamento prevede altri tipi di comodato, ma non mi pare questo il caso.
Sono d'accordo.Unborn ha scritto:La norma prevede una riduzione del 50% per "unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale" . Quindi non vi è alcuna nuova introduzione e/o violazione da parte del regolamento comunale rispetto alla norma nazionale in merito ai comodati di quel tipo. Se il primo già prevedeva un'aliquota agevolata per questo comodato. semplicemente la riduzione verrà applicata, qualora vi siano i requisiti, sull'aliquota agevolata deliberata dal comune, proprio per il blocco imposto. Diverso se il regolamento prevede altri tipi di comodato, ma non mi pare questo il caso.
- lucio guerra
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confermo quanto già indicato... poi ogni utente del forum è ovviamente libero di seguire la strada che ritiene più corretta
- AsproMonte
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La norma non è derogabile in questo caso ... piccolo particolare 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!

