I.V.C su arretrati contratto
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PetrellaTif
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- Iscritto il: 08/06/2018, 10:54
In base a quale norma la vacanza contrattuale data dal 2016 al 2018 non va defalcata dal monte arretrati?
art. 64 CCNL 2016/2018PetrellaTif ha scritto:In base a quale norma la vacanza contrattuale data dal 2016 al 2018 non va defalcata dal monte arretrati?
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3. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C.
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Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 
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Funzionariopo
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- Iscritto il: 17/03/2018, 14:04
Secondo me no, l’ivc è conglobata nello stipendio tabellarean.bal ha scritto:quindi se si pagano gli arretrati a giugno 2018
vanno adeguati gli stipendi fino a maggio 2018
recuperando la ivc di marzo e aprile
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Luca Boldrini
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MI permetto di non essere dell'avviso dei più che leggo .L’indennità di vacanza contrattuale percepita dal 2016 fino alla nuova stipula del contratto 2016-2018 ritengo debba essere considerata come anticipo e, pertanto, scomputata dagli aumenti contrattuali che verranno liquidati.
E' sempre servita come parziale anticipazione dei benefici contrattuali con obbligo di restituzione dell’anticipo nel momento di corresponsione dell’aumento contrattuale.
A decorrere dal 1/4/2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva (cessa quindi di essere indicata con una sua specifica voce ma non che cessa di essere corrisposta solo dal 01/04/2018 ) ed è quindi conglobata (contenuta) nello stipendio tabellare .
Leggerò con piacere eventuali rilievi
buon lavoro
E' sempre servita come parziale anticipazione dei benefici contrattuali con obbligo di restituzione dell’anticipo nel momento di corresponsione dell’aumento contrattuale.
A decorrere dal 1/4/2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva (cessa quindi di essere indicata con una sua specifica voce ma non che cessa di essere corrisposta solo dal 01/04/2018 ) ed è quindi conglobata (contenuta) nello stipendio tabellare .
Leggerò con piacere eventuali rilievi
buon lavoro
Il CCNL espressamente dispone diversamente da quanto affermi:Luca Boldrini ha scritto:MI permetto di non essere dell'avviso dei più che leggo .L’indennità di vacanza contrattuale percepita dal 2016 fino alla nuova stipula del contratto 2016-2018 ritengo debba essere considerata come anticipo e, pertanto, scomputata dagli aumenti contrattuali che verranno liquidati.
E' sempre servita come parziale anticipazione dei benefici contrattuali con obbligo di restituzione dell’anticipo nel momento di corresponsione dell’aumento contrattuale.
A decorrere dal 1/4/2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva (cessa quindi di essere indicata con una sua specifica voce ma non che cessa di essere corrisposta solo dal 01/04/2018 ) ed è quindi conglobata (contenuta) nello stipendio tabellare .
Leggerò con piacere eventuali rilievi
buon lavoro
art. 64 CCNL 2016/2018
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3. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C.
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quindi fino al 31/3 va corrisposta e dal 1/4 viene aggiunta al trattamento tabellare.
Le tabelle allegate al CCNL non lasciano spazio a dubbi.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 

