Relazione di fine mandato
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planetario
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La relazione di fine mandato, prevista dall'art. 4 del D. Lgs 149/11, deve essere predisposta anche dalle amministrazioni che sono decadute dopo appena due anni dal loro insediamento?
- raffaelegranitto
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Dal Quotidiano Enti Locali & PA del 13 01 2016planetario ha scritto:La relazione di fine mandato, prevista dall'art. 4 del D. Lgs 149/11, deve essere predisposta anche dalle amministrazioni che sono decadute dopo appena due anni dal loro insediamento?
"La relazione di fine mandato tocca al sindaco anche in caso di scioglimento anticipato
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dei revisori avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse alla Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione dell'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti. In quest'ultimo caso di commissariamento, la firma della relazione non è demandabile al commissario straordinario, ma spetta in ogni caso al Sindaco o al Presidente della provincia (delibera 15/2015 della sezione Autonomie)."
Raffaele Granitto

