FONDO RISCHI CONTENZIOSO
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FAMA' ELISA
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- Iscritto il: 06/03/2015, 20:14
Nel bilancio di previsione 2016 ho iscritto un fondo rischi spese legali per € 3.000,00 nel corso dell'esercizio sono stati riconosciti debiti fuori bilancio per sentenze esecutive per oltre € 100.000,00. Giustamente la Corte dei conti ci chiede di attenzionare la costituzione del fondo...... Domanda posso nel rendiconto 2017 accantonare oltre la somma prevista nel bilancio 2017 sempre di di € 3000,00
e non impegnata un' ulteriore somma al fine di equilibrare l'importo dei debiti riconosciuti nel 2017 ed evitare ulteriori rilievi da parte della Corte dei Conti?
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PINCOPALLO
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Che significa "" ... al fine di equilibrare l'importo dei debiti riconosciuti nel 2017 ... "" ?
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FAMA' ELISA
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Equilibrare intendevo nel senso di aumentare il fondo visto che ho messo un importo irrisorio rispetto ai debiti che poi effettivamente ci sono. ...
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PINCOPALLO
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Scusa, ma solo per capire: quando il Consiglio ha riconosciuto i debiti non li ha anche finanziati? Oppure ne hai ulteriori da riconoscere e finanziare?
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FAMA' ELISA
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Si certo il C.C. ha riconosciuto e finanziato i debiti con l'avanzo di amministrazione . Ma al fine della costituzione del fondo rischi ho iscritto in bilancio una somma irrisoria per carenza di fondi .... In pendenza ci sono molti atti di contenzioso ( che l'ufficio non mi ha quantificato ).... è per questo che vorrei vincolare una parte dell'avanzo per il fondo rischi ... è corretto? 
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PINCOPALLO
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- Iscritto il: 29/12/2014, 19:20
Nella tua situazione non è solo possibile, ma direi doveroso, accantonare una quota dell’avanzo adeguata al volume di contenzioso in essere; tieni conto che:
1) l’ufficio è tenuto a “quantificare” (nel senso di indicare le probabilità di soccombenza dell’Ente) il contenzioso esistente;
2) l’organo di revisione è tenuto a verificare la congruità degli accantonamenti disposti.
Vedi al riguardo il paragrafo 5.2, lettera h), del principio contabile applicato n. 4/2.
1) l’ufficio è tenuto a “quantificare” (nel senso di indicare le probabilità di soccombenza dell’Ente) il contenzioso esistente;
2) l’organo di revisione è tenuto a verificare la congruità degli accantonamenti disposti.
Vedi al riguardo il paragrafo 5.2, lettera h), del principio contabile applicato n. 4/2.
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FAMA' ELISA
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Grazie mille .... Procederò prima di tutto con una nota all'ufficio contenzioso al fine di quantificare il tutto e poi accantonerò la somma nell'avanzo

