iva split paymente e esigibilità dell'imposta

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an.bal
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limitando il discorso all'attività istituzionale dell'ente.
l'iva split payment deve essere versata dall’amministrazione acquirente sulla base dell’esigibilità dell’imposta stessa.
per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura (e direi che si tratta della data del mandato di pagamento e NON dell'effettivo pagamento da parte del tesoriere che si prende sempre qualche giorno >>> è corretto??).

Tuttavia, a fini di semplificazione, si consente all’amministrazione acquirente di optare un’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura.
ora, questa è la scelta che ha fatto l'amministrazione:
ma io ho tre diverse date:
- data della fattura
- data di arrivo della fattura al protocollo dell'ente
- data della registrazione
ai fini dell'esegibilità dell'imposta, quale data devo considerare???
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raffaelegranitto
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an.bal ha scritto:limitando il discorso all'attività istituzionale dell'ente.
l'iva split payment deve essere versata dall’amministrazione acquirente sulla base dell’esigibilità dell’imposta stessa.
per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura (e direi che si tratta della data del mandato di pagamento e NON dell'effettivo pagamento da parte del tesoriere che si prende sempre qualche giorno >>> è corretto??).

Tuttavia, a fini di semplificazione, si consente all’amministrazione acquirente di optare un’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura.
ora, questa è la scelta che ha fatto l'amministrazione:
ma io ho tre diverse date:
- data della fattura
- data di arrivo della fattura al protocollo dell'ente
- data della registrazione
ai fini dell'esegibilità dell'imposta, quale data devo considerare???
Come indicato dall'art. 3 del DM MEF 23/01/2015-modificato dal DM MEF 27/06/2017, l'iva è esigibile al momento del pagamento della fattura. E' facoltà dell'Ente optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione, ovvero al momento della registrazione della stessa.
Raffaele Granitto
an.bal
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intanto grazie.
per quanto riguarda la registrazione l'ente ha optato alla doppia registrazione delle fatture d'acquisto commerciali:
. una prima registrazione nel registro acquisti (sezionale dedicata all'iva acquisti commerciale)
. una seconda registrazione nel registro vendite
in questa seconda registrazione, questa viene fatta nel registro vendite iva nel sezionale "vendite reverse charge" ..... è corretto???
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raffaelegranitto
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an.bal ha scritto:intanto grazie.
per quanto riguarda la registrazione l'ente ha optato alla doppia registrazione delle fatture d'acquisto commerciali:
. una prima registrazione nel registro acquisti (sezionale dedicata all'iva acquisti commerciale)
. una seconda registrazione nel registro vendite
in questa seconda registrazione, questa viene fatta nel registro vendite iva nel sezionale "vendite reverse charge" ..... è corretto???
A discrezione, comunque si consiglia :
- Registro fatture vendite - sezionale fatture scissione di pagamento;
- Registro fatture vendite - sezionale fatture "reverse change".
Raffaele Granitto
an.bal
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grazie Raffaele.
condivido.
due sezionali del registro iva vendite per avere un sezionale interamente dedicato alla gestione dello split payment.

ora qui fanno in sede di registrazione delle fatture di acquisto "istituzionali" la doppia registrazione: registrazione sul registro acquisti istituzionali + registrazione (diciamo) sul sezionale registro vendite

ma a cosa serve questa doppia registrazione??
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