Immobile posseduto al 50% da coniugi separati.
Il giudice assegna detto immobile a uno di essi. Quest'ultimo cambia residenza.
Da questo momento in poi come deve essere pagata l'IMU?
Il soggetto passivo resta sempre il coniuge assegnatario?
diritto di abitazione
- lucio guerra
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COMMA 707, LEGGE N. 147 DEL 2013
L’imposta municipale propria non si applica, altresì:
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pertanto l'imposta IMU non si applica all'intero immobile, mentre sarà applicabile la TASI (qualora non azzerata dal comune) per la rispettiva quota di possesso e utilizzo
L’imposta municipale propria non si applica, altresì:
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pertanto l'imposta IMU non si applica all'intero immobile, mentre sarà applicabile la TASI (qualora non azzerata dal comune) per la rispettiva quota di possesso e utilizzo

